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Debutta il sequestro europeo dei conti: più facile il recupero dei crediti esteri

In vigore dal 1° dicembre il decreto legislativo 152/2020 che attua il regolamento 655/2014

di Giovanbattista Tona

Da martedì 1° dicembre il sequestro conservativo su conti bancari di altri Paesi Ue potrà effettivamente essere richiesto anche in Italia. Entrerà infatti in vigore il Dlgs 152 del 26 ottobre 2020 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 285 del 16 novembre scorso), che ha fissato la necessaria disciplina di coordinamento e di raccordo dell’ordinamento nazionale alla procedura già da tempo introdotta dal regolamento (Ue) 655/2014.

L’ordinanza di sequestro conservativo su conti bancari è uno strumento in favore dei creditori e consente l’esecuzione futura del credito mediante il trasferimento o il prelievo di somme detenute dal debitore in un conto acceso in uno Stato membro, diverso da quello in cui viene domandato il sequestro e diverso da quello in cui è domiciliato il creditore.

L’ordinanza è riconosciuta ed è esecutiva negli altri Stati membri senza alcuna ulteriore procedura.

La richiesta
Il decreto legislativo 152 del 2020 prevede che competente a emettere questo provvedimento, se il credito risulta da atto pubblico, è il giudice del luogo in cui l’atto pubblico è stato formato. Il regolamento Ue aveva già stabilito che, se il credito si basa su una decisione giudiziaria già ottenuta dal creditore, competente è l’autorità del luogo in cui è stata emessa. Ma l’ordinanza europea di sequestro può essere richiesta anche prima di ottenere un titolo esecutivo e in tal caso competente è il giudice che sarà pure competente a decidere nel merito. Se la richiesta del creditore viene accolta, al debitore l’ordinanza europea deve essere notificata entro 14 giorni dal sequestro dei suoi conti.

La ricerca dei depositi
Se il creditore ha motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti presso una banca in altro Stato membro, ma non conosca il nome o l’indirizzo della banca, né il codice Iban, Bic o altra coordinata bancaria che permetta di identificarla, può chiedere all’autorità giudiziaria presso la quale è depositata la domanda di ordinanza di sequestro conservativo di richiedere che l’autorità d’informazione dello Stato membro dell’esecuzione ottenga le informazioni necessarie per consentire l’identificazione della banca o delle banche e del conto o dei conti del debitore.

Ogni Stato in base alla propria legislazione deve individuare il giudice competente per l’acquisizione di tali informazioni da fornire al creditore dello Stato che ha emesso l’ordinanza.

Secondo il Dlgs 152 competente quale autorità di informazione sarà il presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede; e se non li ha in Italia, ma è comunque titolare di un conto nel nostro paese, procederà il Tribunale di Roma. Le ricerche avverranno con le modalità telematiche fissate dall’articolo 492bis del Codice di procedura civile per la ricerca dei beni da pignorare.

I ricorsi
Nell’ordinamento italiano l’ordinanza che respinge anche parzialmente la richiesta di sequestro conservativo può essere impugnato dinanzi al tribunale in composizione collegiale, del quale però non dovrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento di rigetto. Il procedimento è regolato dall’articolo 21 del regolamento (Ue).

Se invece viene emessa l’ordinanza europea richiesta dal creditore, il debitore la può impugnare dinanzi allo stesso giudice che l’ha emessa, chiedendone la revoca o la modifica.

Se viene eseguita in Italia un’ordinanza europea, il debitore può proporre, con ricorso, opposizione all’esecuzione dinanzi al tribunale del luogo in cui lo stesso debitore ha la residenza o, se persona giuridica, la sede.

Il sequestro conservativo sui conti viene eseguito in base alle disposizioni previste per il pignoramento presso terzi dall’articolo 678 del Codice penale, ma gli atti necessari all’esecuzione devono essere trasmessi dal creditore.

Per tutti i giudizi di impugnazione, quelli promossi dai creditori contro il provvedimento che nega l’emissione dell’ordinanza europea, quelli promossi dai debitori per la revoca o la modifica dell’ordinanza concessa e infine quelli di opposizione dei debitori all’esecuzione dell’ordinanza emessa da altro Stato membro e da eseguirsi in Italia, la procedura comune è quella del reclamo di cui all’articolo 669 terdecies del Codice di procedura civile.

L’impugnazione va proposta utilizzando un modulo allegato al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1823 e le parti devono stare in giudizio con l’assistenza di un difensore.

Come funziona
Decisione del giudice

Il creditore può richiedere l’emissione di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti correnti nei rapporti di credito transfrontaliero se ha ottenuto una decisione giudiziaria , una transazione giudiziaria o un atto pubblico; dovrà rivolgersi al giudice che ha emesso la decisione da eseguire o a quello del luogo in cui l’atto è stato formato

Richiesta diretta
L’ordinanza europea può essere richiesta dal creditore, anche se non ha ancora ottenuto una decisione giudiziaria o un atto pubblico, rivolgendosi al giudice competente. Deve però provare che la sua domanda sarà verosimilmente accolta e dimostrare il rischio concreto che, altrimenti, l’esecuzione sarà compromessa o resa sostanzialmente più difficile

Reclamo del creditore
Se il giudice respinge anche solo in parte la richiesta di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti, il creditore può proporre reclamo dinanzi al tribunale in composizione collegiale entro 15 giorni dal provvedimento o dalla sua comunicazione o notificazione. Del collegio non può fare parte il giudice che ha emesso la decisione impugnata

Effetto sorpresa
Se viene accolta la richiesta del creditore, al debitore l’ordinanza europea deve essere notificata unitamente a tutti gli altri documenti previsti dal regolamento (Ue) entro 14 giorni dal sequestro dei suoi conti. Il debitore può chiedere la revoca o la modifica di essa allo stesso giudice che l'ha emessa e il procedimento è disciplinato dall'art. 669 terdecies Cpc

Competenze
In Italia per l’esecuzione dell’ordinanza europea si procede nelle forme del pignoramento presso terzi dopo la notificazione/comunicazione al debitore, ma gli atti devono essere trasmessi a cura del creditore. Il tribunale competente (di fronte al quale il debitore può opporsi all'esecuzione) è quello del luogo in cui il debitore ha residenza o sede

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