Civile

Decadenza breve dopo la mancata riassunzione

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di Ferruccio Bogetti e Gianni Rota

Se la Cassazione annulla con rinvio la controversia e il contribuente non la riassume nei termini, l’accertamento si rende definitivo il giorno in cui sono scaduti i termini per la riassunzione e non il giorno nel quale il giudice tributario estingue con decreto il giudizio. L’estinzione del giudizio per mancata riassunzione del processo tributario, comunque, non determina l’estinzione dell’obbligazione oggetto di causa. Pertanto, a pena di decadenza, l’amministrazione deve notificare il ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui sono spirati i termini per la riassunzione (la decorrenza, infatti, non è legata al giorno di deposito del decreto di estinzione del giudizio per mancata riassunzione). È quanto ha affermato la Ctr Lombardia 6282/44/16 (presidente e relatore D’Agostino).

La vicenda

Il socio di una Sas impugna un accertamento notificatogli nel 1991 per i maggiori redditi di partecipazione del 1986, derivanti dal maggior reddito d’impresa accertato alla società.

Il 18 maggio 2009 la Cassazione annulla la sentenza della Ctr per violazione del principio del contraddittorio, ravvisando l’ipotesi di litisconsorzio e rinvia la causa alla Ctp.

Il 3 luglio 2010 l’accertamento diventa definitivo perché il contribuente non riassume la causa nei termini allora previsti di un anno e 46 giorni. Soltanto il 10 ottobre 2013, però, il presidente della Ctp dichiara con decreto l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione.

In epoca successiva l’amministrazione iscrive a ruolo l’intera pretesa riportata nell’accertamento e la notifica tramite concessionario il 30 gennaio 2014.

Il contribuente contesta la mancata notificazione del ruolo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo decorrente da quando l’accertamento si è reso definitivo. Secondo il contribuente, dal momento che in data 3 luglio 2010 l’accertamento si è reso definitivo per mancata riassunzione nei termini, la cartella andava notificata entro il 31 dicembre 2012, anziché il 30 gennaio 2014.

L’amministrazione, però, ritiene che il termine decadenziale sia stato rispettato, cioè il 31 dicembre 2015, se si considera quale termine iniziale il 10 ottobre 2013, data di formazione del decreto di estinzione anziché il 3 luglio 2010, data ultima per la riassunzione.

La decisione

Entrambi i giudizi di merito danno ragione al contribuente. In particolare secondo la Ctr:

• l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione del processo tributario in sede di rinvio non determina l’estinzione dell’obbligazione oggetto di causa (l’omessa riassunzione determina unicamente la definitività dell’accertamento impugnato che ne era all’origine);

• l’estinzione del giudizio per mancata riassunzione opera di diritto, ma gli effetti della sua declaratoria retroagiscono al momento in cui si perfeziona;

• pertanto l’amministrazione deve procedere all’iscrizione a ruolo in base ai termini decadenziali di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c) del Dpr 602/73, senza attendere il provvedimento formale della competente autorità giudiziaria.

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