Famiglia

Decide il giudice se i genitori separati non sono d'accordo sul far frequentate al figlio l'ora di religione

E' cambiato il concetto di ora di religione, sempre più orientato non già all'adesione a un credo religioso specifico, ma al confronto con il momento spirituale della religiosità

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di Giampaolo Piagnerelli

La figlia di genitori separati – in caso di vedute differenti sull'ora di religione – va indirizzata a frequentare l'orario dedicato alla religione che deve essere vista come momento multiculturale e di crescita personale. Il tutto, quindi, nell'esclusivo interesse della piccola. E' quanto precisa la Cassazione con l'ordinanza n. 6802/23. Secondo i Supremi giudici la Corte d'appello ha errato nell'impostazione della controversia, in quanto, nelle ipotesi di crisi familiare e di contrasto tra i genitori sul percorso scolastico dei figli (e, nella specie, sull'iscrizione o meno all'ora di religione nella scuola pubblica frequentata dalla figlia minore), operando non l'articolo 316-bis, norma che presuppone un contrasto in un nucleo familiare unito, ma l'articolo 337-ter del codice civile, ove si fa riferimento a un contrasto insorto dopo l'avvenuta separazione fra i genitori, la scelta spettava proprio al giudice e non ai genitori, sulla base del preminente interesse del minore a una crescita sana ed equilibrata, il che poteva comportare anche l'adozione di provvedimenti contenitivi o restrittivi dei diritti individuali di libertà religiosa dei genitori, ove la loro esplicazione determinerebbe conseguenze pregiudizievoli per il figlio, compromettendone la salute psichica e lo sviluppo. La scelta del giudice doveva essere indirizzata non da personali convinzioni, ma esclusivamente dal criterio-guida dell'interesse della minor e, con necessità di verificare quale fosse l'impegno richiesto dall'iscrizione all'ora di religione (in rapporto alla programmazione scolastica specifica della scuola primaria, pubblica, frequentata) e quali fossero i bisogni della minore, non sulla base di pregresse scelte riguardanti la sorella maggiore, ma in rapporto all'interesse della piccola ad avere una continuità socio-ambientale nel campo scolastico, in cui si svolge, per la gran parte del tempo quotidiano, la sua sfera sociale ed educativa. Ma, nella specie, era comunque necessario procedere a un'osservazione della minore, proprio al fine di meglio individuare «l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei figli», cui si richiama l'articolo 337-ter del codice civile, eventualmente attraverso anche l'intervento di consulente psicologico, al fine di comprendere meglio quali fossero le effettive esigenze della bambina: ad esempio, se le mancava la frequentazione dell'ora di religione insieme alla classe (che essa aveva inizialmente avviato, sulla base della decisione del giudice di primo grado) e cosa essa facesse nel (e come vivesse il ) tempo in cui non era impegnata in tale attività scolastica. Inoltre, la Corte territoriale ha mostrato di ignorare quello che è lo "statuto pedagogico" della cosiddetta «ora di religione», sempre più orientato non già all'adesione a un credo religioso specifico, ma al confronto con il momento spirituale della religiosità, al punto che qualcuno, al riguardo, parla dell' «ora delle religioni». Del resto, la crescita del multiculturalismo nelle scuole "spinge proprio nella direzione di un esame complessivo del fenomeno religioso, senza particolari gerarchie, alla comune ricerca di premesse per una dimensione spirituale da coltivare nei modi che matureranno, singolarment e".

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