Decreti ingiuntivi senza passare dal giudice
Una sorta di privatizzazione del giudizio monitorio. Quello che conduce all’emissione di un provvedimento, il decreto ingiuntivo, per il recupero di un credito. È questa la conseguenza del disegno di legge in discussione al Senato, in commissione Giustizia, sul quale oggi scade il termine per la presentazione degli emendamenti. L’obiettivo del provvedimento è di semplificare la gestione di una procedura assai frequente nei tribunali, da qualche tempo investita anche dalla digitalizzazione. Il ricorso, oggi, è presentato dal creditore al giudice civile , il quale verificata l’esistenza dei presupposti procede con l’emissione del decreto sulla base di una formula già predisposta in calce allo stesso ricorso.
In futuro, secondo la modifica al Codice di procedura civile, l’avvocato, in possesso del mandato professionale, su richiesta dell’assistito creditore di una somma liquida di danaro, potrà emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui sollecita l’altra parte a pagare la somma dovuta entro 20 giorni, con l’avvertimento che nello stesso termine potrà essere fatta opposizione e che,in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. L’ingiunzione, nella fase dell’emissione da parte dell’avvocato, non è provvisoriamente esecutiva perchè l’inserimento della clausola resta prerogativa dell’autorità giudiziaria.
In sostanza tocca al legale del creditore l’accertamento dei requisiti che il Codice di procedura civile ritiene necessari per l’emissione del decreto, cancellando quell’«accertamento notarile» che appesantisce una quota dell’attività giudiziaria. Per evitare contestazioni su violazioni del principio del giusto processo, a causa della possibilità per una sola parte, senza contraddittorio e senza passare dal giudice, di procedere con l’emanazione del decreto ingiuntivo, viene previsto un illecito disciplinare a carico dell’avvocato che non rispetta i limiti per la verifica preventiva sull’esistenza delle condizioni.
Possibile l’opposizone da parte del debitore, da introdurre con ricorso per abbreviare i tempi, ma contributo unificato a suo carico e rischio di dovere pagare una somma aggiuntiva in caso di opposizione temeraria.
Introdotta poi la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l’ufficiale giudiziario. Nel dettaglio, la disposizione introduce nel codice di procedura civile un nuovo articolo, in base al quale, su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizza la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L’istanza deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore, l’indirizzo di posta elettronica certificata. L’istanza può essere proposta preventivamente e prima dell’avvio di ogni azione giudiziaria indirizzata al recupero del credito.
Dl n.755 – Semplificazione del procedimento di ingiunzione