Amministrativo

Decreto-ponte Covid: nuove restrizioni e consenso semplificato, su convalida del giudice tutelare e vaccinazione d'urgenza nelle Rsa

Il Dl 1/2021, l'odierno provvedimento-ponte "tinge" l'Italia di arancione il prossimo week end e differisce ancora di una settimana il ripristino del previgente "sistema a zone"

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di Aldo Natalini

Il nuovo decreto legge anti-Covid - il terzo in un mese (dopo il Dl-cornice n. 158/2020 e il Dl Natale n. 172/2020), il primo del 2021 -  proroga, in tutto il territorio nazionale (donde la necessità un ulteriore atto-fonte di rango primario), le restrizioni agli spostamenti fino al 15 gennaio, data di scadenza del Dpcm del 3 dicembre (per lo più superato, durante il periodo natalizio appena trascorso, dal Dl Natale, che posto tutt’Italia quasi sempre in zona rossa).

In attesa, dunque, del prossimo Dpcm (efficace dal 16 gennaio e che “incrocerà” la scadenza del 31 gennaio: data di cessazione dello stato di emergenza) e delle nuove ordinanze del Ministro della salute, che (ri)coloreranno le regioni - di “rosso” o di “arancione” - sulla base dei criteri maggiormente restrittivi recati dallo stesso Dl n. 1/2021 ,l’odierno provvedimento-ponte “tinge” l’Italia di arancione il prossimo week end e differisce ancora di una settimana il ripristino del previgente “sistema a zone”.  Confermata anche la deroga per gli spostamenti nei piccoli Comuni in zona arancione entro i trenta chilometri ed il “diritto di visita” in zona rossa nel proprio Comune.

L’esecutivo, con l’occasione, è intervenuto anche sull’organizzazione dell’attività didattica nelle scuole secondarie di secondo grado, prevedendo a partire dal prossimo 11 gennaio (anche se molte Regioni si stanno orientando diversamente) la ripresa dell’attività in presenza per il 50 per cento degli studenti (vedi la circolare del Viminale del 28 dicembre scorso).

E dopo l’appello dei giorni scorsi della Confapi Sanità - che aveva chiesto al governo norme ad hoc per snellire le procedure del consenso informato per vaccinare i degenti fragili delle Rsa - il provvedimento d’urgenza contiene pure inedite previsioni per dare attuazione al piano-vaccini (inserito nel bilancio di previsione: articolo 1, comma 457, della legge n. 178/2020) in favore dei soggetti incapaci. Queste norme - che in nuce si inseriscono nel dibattito di queste settimane sull’obbligatorietà del vaccino (articolo 32 della Costituzione) -  mutuando talune previsioni della legge sulle Dat prevedono che a dare il consenso alla somministrazione dell’antidoto anti-Covid in favore degli incapaci (naturali) ricoverati nelle RSA privi di tutore, curatore o amministratore sarà il direttore sanitario (o il responsabile della struttura o il Direttore della Asl o suo delegato) che, entro 48 ore, lo comunicherà al giudice tutelare per la prevista convalida e la definitiva somministrazione. Si eviterà così di dover ricorrere di volta in volta alla nomina di amministratori di sostegno attraverso l’ordinaria procedura giudiziale di cui all’articolo 405 del Codice civile (che avrebbe ritardato di mesi e mesi le vaccinazioni in danno di una delle categorie più a rischio): è lo stesso direttore sanitario (o il responsabile della struttura) che viene qualificato ex lege amministratore di sostegno ad acta.

Ed intanto, anche in vista della campagna vaccinale di massa, si va verso un’ulteriore, inevitabile proroga - di tre mesi (31 marzo) o, verosimilmente, di sei (31 luglio 2021) - della dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria (già prorogato con delibera del Consiglio dei ministri dello scorso ottobre) allo stato scadente il prossimo 31 gennaio (data a cui - in forma fissa o mobile - fanno rinvio un coacervo di norme emergenziali, anche in materia di giustizia, mentre al regime emergenziale sono correlati - oltre ai poteri di ordinanza extra ordinen - notevoli finanziamenti in favore, anzitutto, del Commissario straordinario e del Fondo emergenze nazionali).

Il 31 luglio 2021, almeno formalmente, è l’ultima data a disposizione per l’esecutivo poiché il Codice della protezione civile - fonte da cui promana lo stato di allerta conseguente al rischio sanitario in atto - prevede la prorogabilità dello stato di emergenza di 12 mesi e poi di altri 12 mesi conteggiabili però rispetto alla fine della prima dichiarazione (che scadeva il 31 luglio 2020).

 

Prorogate fino al 15 gennaio le restrizioni agli spostamenti (Dl 1/2020, articoli 1 e 3)

Per contenere la diffusione del contagio, l’articolo 1 del Dl 1/2021 prevede misure-ponte che allungano di una settimana - fino al 15 dicembre, data di scadenza del Dpcm del 3 dicembre - talune misure di contenimento stavolta “colorando” di arancione i giorni prefestivi e festivi (anziché di rosso). Pur essendo cessate le festività natalizie - con esse, le temute occasioni conviviali o le riaggregazioni familiari - l’esecutivo mantiene ferma la stretta sulla circolazione delle persone e “congela” di una settimana il pieno ripristino del “sistema a zone” (introdotto per la prima volta col Dpcm del 3 novembre 2020).

Il Dl n. 1/2021, in vigore da ieri 6 gennaio, prevede infatti:

- per il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, attestabili tramite autocertificazione (penalmente sanzionabile in caso di mendacio salvo che per le mere “intenzioni”: vedi NT Plus Diritto del 21 dicembre 2020). È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;

- dal 7 al 15 gennaio, nelle regioni già inserite nella “zona rossa”, sarà possibile spostarsi, una sola volta al giorno, tra le ore 5 e le ore 22, in un massimo di due persone (oltre a quelle già conviventi), verso una sola abitazione privata del proprio comune (non andrà indicato il nominativo del destinatario, ma solo l’indirizzo, come già specificato dall’ultima circolare del 22 dicembre del Ministero dell’Interno ). Come già nel periodo natalizio, alla persona o alle due persone in uscita potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con queste persone convivono. 

- nei giorni,festivi e prefestivi, del 9 e 10 gennaio 2021, l’applicazione, su tutto il territorio nazionale, delle misure previste per la cosiddetta “zona arancione” dall’articolo 2 del Dpcm del 3 dicembre 2020. Saranno comunque consentiti, negli stessi giorni, gli spostamenti dai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, entro 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia, onde evitare assembramenti.

L’articolo 3 del Dl n.1/2021 sanziona espressamente la violazione delle disposizioni recate dall’articolo 1 del Dl n. 2/2021 (ed erroneamente anche quelle recate dall’articolo 2, che però riguardano i nuovi criteri per l’individuazione degli scenari di rischio, sic!)- «ai sensi dell’articolo 4 del el decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35». Mediante questo espresso rinvio (ricettizio) viene quindi richiamato (come già col Dl n. 172/2020, che pose rimedio al bug legislativo generato dal Dl n. 158/2020: vedi NT Plus Diritto del 21 dicembre scorso) l’armamentario sanzionatorio già varato durante la “fase 1” dell’emergenza sanitaria: scatta l’illecito amministrativo pecuniario - di competenza del Prefetto del luogo dove è accertata la violazione - da 400 a 1.000 euro, abbattibile a 280 euro in caso di pagamento entro i cinque giorni dalla notifica del verbale e con raddoppio in caso di recidiva.

 

Sistema “a zone”: nuovi criteri di rischio

Con l’occasione l’esecutivo, all’articolo 2 del Dl n. 1/2021, ha anche messo mano ai criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali, vigente il cosiddetto sistema a zone introdotto per la prima volta dal Dpcm del 3 novembre scorso, saranno (ri)applicate le misure (ulteriormente restrittive) previste per le aree “arancioni” e “rosse”.

I cinque livelli di rischio per l’algoritmo Covid sono: molto basso, basso, moderato, alto e molto alto. Ciascun indice viene determinato sulla base di un’ulteriore tabella a due entrate, basata su altri due indici, anch’essi sintetizzati su una scala di quattro livelli (da molto basso a alto): un indice è la “probabilità di infezione/trasmissione” e sintetizza in sostanza quanto il virus si sta diffondendo tra la popolazione; l’altro indice è “l’impatto”, ovvero gli effetti della diffusione del virus in relazione sia alle singole persone (ossia la mortalità) sia alla tenuta del Sistema Sanitario nel suo complesso.

I nuovi parametri sono maggiormente restrittivi: ai fini del passaggio dal livello di rischio e dallo scenario alla zona di rischio (arancione o rossa) si “accontentano” d’ora in poi del rischio almeno moderato.

In sede di prima applicazione, e fino al 15 gennaio il Dl prevede che il Ministro della salute, con propria ordinanza, applicherà alle regioni nel cui territorio si manifesta un’incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure previste per le zone arancioni o rosse se i rispettivi scenari sono almeno di tipo 2 o di tipo tre e il livello di rischio è almeno moderato.

 Manifestazione di consenso al trattamento sanitario del vaccino anti-covid nelle RSA (Dl n. 1/2021, articolo 5)

L’ articolo 5 del Dl n. 1/2021 contiene inedite misure attuative dalla riserva di legge prevista dall’articolo 32 della Costituzione, in tema di trattamento sanitario obbligatorio.

Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistite, comunque denominate, esprimeranno il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti-Covid-19 a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno (ovvero del fiduciario di cui all’articolo 4 della legge n. 219/2017 sulle Dat) e comunque nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 della stessa legge n. 219/2017 e della volontà eventualmente già espressa  dall'interessato in forma anticipata registrata nell’apposita banca dati.

In caso di incapacità naturale - quindi non accertata giudizialmente - ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l’amministratore di sostegno mancano o non sono in alcun modo reperibili per almeno 48 ore, il direttore sanitario della struttura o, al suo posto, il responsabile medico della RSA ove l’incapace è ricoverato ne assume ex lege la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso. Costui, sentiti - se già noti - il coniuge, il partner dell’unione civile o il convivente stabile o, in difetto, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime il consenso in forma scritta (nelle forme previste dall’articolo 3, commi 3 e 4, della legge n. 219/2017) al trattamento vaccinale anti Covid-19 e ai successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione alla Asl competente per territorio. Nell’atto scritto di consenso dovrà dare atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato d’incapacità naturale dell’interessato degente nella struttura sanitaria.

Il consenso così prestato è immediatamente e definitivamente efficace. Il consenso non può essere espresso in difformità dalla volontà dell’interessato, espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 219 del 2017 o, in difetto, da quella del coniuge, convivente o partner di unione civile. Nondimeno, in caso di rifiuto di costoro, il direttore sanitario o il responsabile medico della RSA, ovvero il direttore sanitario della Asl o suo delegato, possono richiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della citata legge, di essere autorizzati a effettuare comunque la vaccinazione.

Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso così espresso, ovvero ne denega la convalida.

Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui sopra, il decreto di convalida del giudice tutelare è comunicato all’interessato e al relativo rappresentante a mezzo di pec presso la RSA dove la persona incapace è ricoverata.

Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida del giudice tutelare. Decorso il suddetto termine di 48 ore senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.

In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario della ASL o del suo delegato, il coniuge, la persona parte di unione civile, o stabilmente convivente, e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai  sensi dell’articolo 3, comma 5 della legge n. 219/2017, affinché disponga la sottoposizione al trattamento vaccinale.

 

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