Il problema con la soluzione

L’art. 8, comma 4, d.lgs. 28/2010 stabilisce che le parti partecipano personalmente alla mediazione e che, per giustificati motivi, possono delegare «un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia». La formula, introdotta dalla riforma Cartabia (d.lgs. 149/2022), ha lasciato aperta la questione della forma.

Vi ha risposto il correttivo (d.lgs. 216/2024) con il comma 4-bis: la delega per la partecipazione «è ...

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