Deposito cartaceo, il Gip non può sindacare il malfunzionamento del sistema informatico
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 42873 depositata oggi accogliendo il ricorso del Procuratore del Tribunale di L’Aquila
Il Gip non può dichiarare inammissibile la richiesta di archiviazione, in un procedimento contro ignoti, presentata dal Pm in forma cartacea per via di un guasto informatico, sostenendo che non si era davanti ad un reale malfunzionamento del sistema che giustificasse il deposito analogico. Si tratta infatti di un atto di natura amministrativa non sindacabile dal giudice. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 42873 depositata oggi accogliendo il ricorso del Procuratore del Tribunale di L’Aquila.
Secondo il Gip l’archiviazione non era ammissibile “in quanto depositata irritualmente (in maniera cartacea in cancelleria), in violazione dell’articolo 3 del Dm n. 217 del 29 dicembre 2023 [ ...che] impone, tra l’altro, ai soggetti interni abilitati (tra cui il Pubblico Ministero), il deposito telematico mediante l’applicativo APP degli atti relativi ai procedimenti di archiviazione”. Infatti, sempre secondo il giudice, la problematica descritta nel provvedimento del Procuratore della Repubblica e del Magrif non costituiva un malfunzionamento del sistema che avrebbe legittimato la redazione delle richieste di archiviazione in formato analogico e il successivo deposito con modalità non telematiche.
Contro questa decisione ha proposto ricorso il Procuratore e la Cassazione l’ha accolta. A decorrere dal 14 gennaio 2024, si legge nella decisione, in ragione di quanto disposto dall’art. 3 del Dm 29 dicembre 2023, n. 217 (che ha dato esecuzione al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41), il deposito di atti, documenti, richieste e memorie per i procedimenti in tema di archiviazione ai procedimenti (artt. 408, 409, 410, 411 e 415 cod. proc. pen.) ha luogo con modalità telematiche ai sensi dell’articolo 111-bis del Cpp, norma che fa salvo «quanto previsto dall’articolo 175-bis» in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici.
In tale ultima ipotesi, prosegue la Corte, l’articolo 175-bis Cpp dispone che «atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche» (comma 3), anche qualora il malfunzionamento del sistema sia «accertato ed attestato dal dirigente dell’ufficio giudiziario, e comunicato con modalità tali da assicurare la tempestiva conoscibilità ai soggetti interessati della data e, ove risulti, dell’orario dell’inizio e della fine del malfunzionamento» (comma 4).
Proprio rifacendosi a tale ultima disposizione, il Procuratore del Tribunale di L’Aquila disponeva che le richieste di archiviazione degli “ignoti seriali” venissero redatte e depositate in modalità analogica fino al 31 maggio 2024, essendo stato accertato un malfunzionamento dell’applicativo “APP”, ampiamente descritto negli aspetti tecnici, per la redazione e firma delle richieste di archiviazione dei soli procedimenti in iscrizione SICP qualificati come “ignoti seriali”.
E allora il provvedimento di inammissibilità del Gip risulta viziato da abnormità, nella sua duplice accezione strutturale, in quanto l’atto è totalmente avulso dal sistema processuale, e funzionale, poiché esso determina una stasi irrimediabile del procedimento.
Sotto il primo profilo il Gip, escludendo che nel caso di specie si fosse in presenza di un malfunzionamento del sistema, ha esercitato un potere non attribuitogli dall’ordinamento processuale in quanto esclusivamente riservato al Procuratore della Repubblica, il cui atto, di natura amministrativa, non era sindacabile dal giudice.
Quanto all’abnormità funzionale, il Pubblico ministero, depositando le richieste con modalità telematiche, come preteso dal Gip, avrebbe violato il provvedimento del capo dell’ufficio, disattendendo nel contempo quanto previsto dalle norme del codice di rito citate nel precedente paragrafo in tema di presentazione cumulativa delle richieste di archiviazione nei procedimenti nei confronti di “ignoti seriali”.