Deposito telematico: buona la seconda Pec
La Cassazione chiarisce che il deposito telematico si perfeziona quando viene emessa la seconda Pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna
Quando si perfeziona il deposito telematico degli atti giudiziari? A fornire chiarimenti in merito è la recente Cassazione (sentenza n. 12422/2021), per la quale è la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, che attesta appunto la consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario, a perfezionare il deposito.
La vicenda
A dare il là ai giudici è una vicenda riguardante l'impugnativa del licenziamento intimato a un autista di autobus che aveva raggiunto i requisiti per la pensione.
La Corte d'appello riteneva tardivo il reclamo depositato da parte della società datrice, stante l'inosservanza del termine decadenziale di 30 giorni stabilito dall'art. 1, co. 58 della l. n. 92/2012.
La società adiva, quindi, il Palazzaccio eccependo che il reclamo era stato depositato telematicamente nei tempi, come risultava dalla certificazione rilasciata dal direttore di cancelleria nonché dalla ricevuta di avvenuta consegnata rilasciata dal gestore pec del ministero della giustizia nel momento in cui il messaggio contenente la busta telematica è ricevuto nella casella pec del dicastero.
La ricorrente criticava, dunque, la sentenza per aver ritenuto come data del deposito del reclamo quella in cui la cancelleria dell'ufficio giudiziario aveva aperto la busta inviata telematicamente. Oltre al fatto che la corte non si sarebbe avveduta, sostiene ancora la società, che il termine del 30simo giorno cadeva in un giorno prefestivo, seguito da due festivi, per cui il reclamo sarebbe stato in ogni caso tempestivo.
La Suprema corte, sul punto, dà ragione alla ricorrente.
PCT: deposito ok con la seconda pec
Come rilevato più volte dalla giurisprudenza affermano, infatti, da piazza Cavour, "il deposito telematico degli atti processuali si perfeziona quando viene emessa la seconda pec, ovvero la ricevuta di avvenuta consegna, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia".
Per cui la ricevuta di avvenuta consegna attesta la tempestività del deposito che si considera ultimato in quel momento e, aggiungono i giudici, quando la ricevuta "viene generata entro la fine del giorno di scadenza, così superando quanto previsto dall'art. 13, comma 3, del d.m. n. 44 del 2011, ove è invece previsto che, quando la ricevuta viene rilasciata dopo le ore 14.00, il deposito deve considerarsi effettuato il giorno feriale immediatamente successivo" (cfr. Cass. n. 17328/2019; Cass. n. 29892/2019).
Il meccanismo del deposito telematico
A questo punto la Corte riepiloga il meccanismo "progressivo" del deposito di un atto giudiziario tramite PCT, il quale genera quattro distinte pec di ricevuta, in cui:
-la prima, la "Ricevuta di accettazione", attesta che l'invio è stato, appunto, accettato dal sistema per l'inoltro all'ufficio destinatario;
-la seconda, invece, la cd. "Ricevuta di consegna", attesta che l'invio è intervenuto con consegna nella casella di posta dell'ufficio destinatario e rileva ai fini della tempestività del deposito che si considera perfezionato in tale momento, il tutto con effetto anticipato e provvisorio rispetto all'ultima pec, cioè subordinatamente al buon fine dell'intero procedimento di deposito, che è quindi fattispecie a formazione progressiva;
-la terza, l'esito dei controlli automatici del deposito, sull'indirizzo del mittente, che deve essere censito in ReGIndE; il formato del messaggio, che deve essere aderente alle specifiche; la dimensione del messaggio, che non deve eccedere quella massima consentita (30 MB);
-la quarta pec, infine, attesta l'esito del controllo manuale del cancelliere, ovvero se il deposito è stato accettato o meno dalla cancelleria.
Con tale accettazione, e solo a seguito di questa, "si consolida l'effetto provvisorio anticipato di cui alla seconda pec e, inoltre, il file viene caricato sul fascicolo telematico, divenendo così visibile alle controparti".
La decisione
Alla luce di quanto premesso, dunque, posto che il deposito del reclamo con modalità telematica deve intendersi avvenuto nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal ministero di giustizia, nel caso di specie la corte territoriale ha errato a ritenere l'impugnazione inammissibile perché tardiva, considerando il deposito effettuato in data posteriore.
E a ogni modo, la ricorrente ha colto nel segno anche sotto il secondo aspetto, perché scadendo il termine di sabato, lo stesso doveva essere prorogato di diritto al primo giorno non festivo.
Pertanto, il ricorso è accolto. Parola al giudice del rinvio.