Civile

Dichiarazione di fallimento, inammissibili le impugnazioni contro il diniego di omologazione del concordato preventivo

Perché l'eventuale giudizio di reclamo assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la ordinanza 30 dicembre 2021 n. 41959

di Mario Finocchiaro

La sopravvenuta dichiarazione del fallimento comporta l'inammissibilità delle impugnazioni autonomamente proponibili contro il diniego di omologazione del concordato preventivo e, comunque, l'improcedibilità del separato giudizio di omologazione in corso, perché l'eventuale giudizio di reclamo ex articolo 18 della legge fallimentare assorbe l'intera controversia relativa alla crisi dell'impresa, mentre il giudicato sul fallimento preclude in ogni caso il concordato. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la ordinanza 30 dicembre 2021 n. 41959.

I precedenti della giurisprudenza sulla materia
Sulla stessa linea della ordinanza in commento si veda la Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 aprile 2017, n. 9146, in Guida al diritto, 2017, fasc. 21, p. 58, con la nota di Eugenio Sacchettini, "Assorbita dal reclamo l'intera controversia sulla crisi aziendale" . E Sempre in argomento, anteriormente, è stato anche affermato che:
- la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fallimentare, impedisce temporaneamente la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fallimentare, ma non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del P.M., né ne consente la sospensione, ben potendo lo stesso essere istruito e concludersi con un decreto di rigetto, Cassazione, sezioni unite, sentenza 15 maggio 2015, n. 9935, in Foro it., 2015, I, c. 2323, con nota di Fabiani M., Di un'ordinata decisione della Cassazione sui rapporti fra concordato preventivo e procedimento per dichiarazione di fallimento con l'ambiguo addendo dell'abuso del diritto; in Riv. dir. proc., 2015, p. 1236, con nota di Sotgiu N., Sull'accertamento dello stato di insolvenza in pendenza della procedura di concordato preventivo; in Giur. comm., 2017, II, p. 21, con nota di Di Girolamo A. F., Le Sezioni unite e il principio di prevalenza del concordato preventivo rispetto al fallimento;
- la pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, sesto comma, legge fallimento, il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 legge fallimentare e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo. Cassazione, sentenza 15 maggio 2015, n. 9935, cit.;
- tra la domanda di concordato preventivo e l'istanza o la richiesta di fallimento ricorre, in quanto iniziative tra loro incompatibili e dirette a regolare la stessa situazione di crisi, un rapporto di continenza. Ne consegue la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 Cpc, se pendenti innanzi allo stesso giudice, ovvero l'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 39, secondo comma, Cpc in tema di continenza e competenza, se pendenti innanzi a giudici diversi, Cassazione, sentenza 15 maggio 2015, n. 9935, cit.;
- il decreto con cui il tribunale dichiara l'inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, legge fallimentare (eventualmente, anche a seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell'art. 179, comma 1) ovvero revoca l'ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell'art. 173, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., non avendo carattere decisorio. Invero, tale decreto, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi, non è idoneo al giudicato, Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 dicembre 2016, n. 27077;
- il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, legge fallimentare, non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo, Cassazione, sezioni unite, sentenza 28 dicembre 2016, n. 27077, cit.;
- la riunione delle impugnazioni, che è obbligatoria, ai sensi dell'art. 335 Cpc, ove investano lo stesso provvedimento, può altresì essere facoltativamente disposta, anche in sede di legittimità, ove esse siano proposte contro provvedimenti diversi ma fra loro connessi, quando la loro trattazione separata prospetti l'eventualità di soluzioni contrastanti, siano ravvisabili ragioni di economia processuale ovvero siano configurabili profili di unitarietà sostanziale e processuale delle controversie, Cassazione, sezioni unite, sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521, in Giur. comm., 2014, II, p. 443 che, ritenendo sussistente tale ultima ipotesi, ha riunito le impugnazioni, separatamente proposte dalla medesima società avverso la sentenza di rigetto del reclamo, ex art. 18 legge fallimentare, contro il provvedimento che ne aveva dichiarato il fallimento ed avverso il decreto di rigetto del reclamo, ex art. 183 legge fallimentare, contro il diniego di omologazione di un concordato preventivo dalla stessa precedentemente proposto.

La posizione della dottrina
Per quanto riguarda la dottrina, in margine a Cassazione, sezioni unite, 23 gennaio 2013, n. 1521, cit., tra i numerosi contributi segnaliamo cfr. Alessi C., Autonomia privata nel concordato preventivo e ruolo del tribunale, in Giur. comm., 2014, II, p. 443; Villa A., Fattibilità del piano concordatario e sindacato giudiziale indiretto, in Riv. Dir. proc., 2014, p. 228; De Santis F. Causa "in concreto" della proposta di concordato preventivo e giudizio "permanente" di fattibilità del piano, in Fallimento, 2013, p. 279; Pagni I., Il controllo di fattibilità del piano di concordato dopo la sentenza 23 gennaio 2013, n. 1521: la prospettiva "funzionale" aperta dal richiamo alla "causa concreta", ibidem; Di Majo A. Il percorso "lungo" della fattibilità del piano proposto nel concordato, ibidem.

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