Penale

Direttore dei lavori responsabile per le opere "fuori progetto" se non vigila sull'esecuzione

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di Paola Rossi

Il direttore dei lavori che non si rechi sul cantiere e che comunque non vigili sulla realizzazione del progetto - per il quale è sufficiente la denuncia di inizio attività - risponde penalmente dell'eventuale realizzazione di ulteriori opere illegittime sprovviste del necessario permesso di costruire.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 39317 depositata ieri ha confermato che risponde del reato edilizio il progettista/direttore dei lavori, che resta «inerte» o «colpevolmente passivo». La mancata vigilanza, cui è tenuto il progettista che assume la direzione dei lavori, rende del tutto irrilevante che egli non abbia avuto consapevolezza dell'esecuzione illegittima e ne risponde al pari del committente e dell'impresa edile. Come nel caso concreto affrontato dalla Cassazione, il professionista non può difendersi dietro la reale buona fede con cui avrebbe presentato solo la Dia in armonia con le previsioni del progetto da lui stesso redatto.

Il fatto - La vicenda formalmente riguardava la realizzazione di un deposito temporaneo, cioè un'opera ediliza precaria che esula dai casi in cui bisogna ottenere il rilascio di un permesso di costruire. Poi, di fatto era stato costruito un balcone prima inesistente e alzato un muro di cinta ciò che rappresenta un aumento di cubatura legittimato solo dall'ottenimento del permesso. La mancanza del titolo amministrativo autorizzatorio non è superabile neanche in base alla circostanza che l'opera da realizzare "sulla carta" non violava quanto previsto dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali. Infatti, il professionista chiamato a dirigere i lavori progettati assume un ruolo di garanzia verso il Comune che non si può dire esercitato da parte di colui che ha ammesso di essere stato assente dal cantiere. Non poteva perciò il professionista difendersi dietro lo schermo della formale correttezza con cui aveva agito in quanto il ruolo che riveste estende la sua responsabilità anche alla fase di esecuzione delle opere autorizzate. Ovviamente la responsabilità è legata alla prova che le opere illegittime siano realizzate in occasione del cantiere aperto per fare i lavori previsti dal progetto

Corte di Cassazione – Sezione III – Sentenza 25 settembre 2019 n. 39317

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