Diritto d'autore, in "Gazzetta" la legge contro la pirateria elettronica
La legge 14 luglio 2023 n. 93, G.U. n.171 del 24 luglio 2023, attribuisce nuovi poteri di contrasto all'Agcom
L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) può ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando provvedimenti cautelari in via d'urgenza. È una delle previsioni contenute nella legge 14 luglio 2023, n. 93 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica", pubblicata sulla G.U. n.171 del 24 luglio scorso, la cui entrata in vigore è fissata per il prossimo 8 agosto.
Il provvedimento si compone di 7 articoli. L'articolo 1 è intitolato ai principi, e attribuisce alla Repubblica (e dunque, a tutti i suoi enti: Stato, Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni) una serie di compiti e iniziative quali il riconoscimento e la tutela oltreché la promozione della proprietà intellettuale e del diritto d'autore, assicurando ad imprese, autori, artisti e creatori in generale adeguate forme di sostegno. Ma anche "forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere più efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore…".
L'articolo 2 regolamenta i "Provvedimenti urgenti e cautelari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per la disabilitazione dell'accesso a contenuti diffusi abusivamente". Per esempio, l'Agcom può ordinare ai prestatori di servizi, inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco all'instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP univocamente destinati ad attività illecite. E nei casi di "gravità e urgenza" (contenuti trasmessi in diretta, prime visioni ecc.) può adottare un provvedimento cautelare con procedimento abbreviato senza contraddittorio.
L'articolo 3 contiene "Misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale". L'articolo 4 è dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione. L'articolo 5 è dedicato alle sanzioni e punisce l'inottemperanza agli obblighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità (ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997).
L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge e nel rispetto della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241 del 1990), di una modifica al regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera AGCOM n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa.
L'articolo 7, per far fronte alle nuove competenze attribuite all'AGCM, prevede l'aumento di 10 unità della pianta organica e le coperture finanziarie necessarie anche per coprire le nuove funzioni dell'Autorità.