Penale

Diritto d'autore: protezione penale del software

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Diritto d'autore - Reato ex art. 171 bis, c. 1, l. 633/1941 - Programmi privi di contrassegno Siae - Detenzione e utilizzo in ambito professionale - Configurabilità - Esclusione.
Mentre non integra il reato di cui all'art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, la detenzione e utilizzazione, nell'ambito di un'attività libero professionale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno SIAE, non rientrando tale attività in quella “commerciale o imprenditoriale” contemplata dalla fattispecie incriminatrice (l'estensione analogica non sarebbe possibile in quanto vietata ex art. 14 Preleggi, risolvendosi in un'applicazione “in malam partem”), la stessa detenzione e utilizzazione di programmi software (nella specie Windows, e programmi di grafica, Autocad o Catia) nel campo commerciale o industriale integra il reato in oggetto, con la possibilità del sequestro per l'accertamento della duplicazione.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 4 luglio 2018 n. 30047

Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Attività professionale di assistenza in campo informatico - Detenzione di programmi per elaboratore elettronici non originali - Finalità di commercio della detenzione - Reato previsto dall'art. 171 bis, comma primo, della legge n. 633 del 1941 - Configurabilità - Fattispecie.
In tema di tutela penale del diritto di autore, la detenzione di programmi per elaboratore elettronico abusivamente duplicati dagli originali da parte di soggetto esercente professionalmente l'attività di assistenza in campo informatico può integrare il reato previsto dall'art. 171-bis, comma primo, della legge 22 aprile 1941, n. 633, poiché la finalità di commercio della detenzione medesima non deve essere valutata esclusivamente con riguardo alla vendita diretta dei programmi, ma anche alla installazione dei medesimi sugli apparecchi affidati in assistenza e, più in generale, alla loro utilizzazione in favore dei clienti. (In motivazione, la Corte ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato, la detenzione di supporti abusivamente duplicati e privi di contrassegno SIAE in epoca precedente all'entrata in vigore del d.P.C.M. 23 febbraio 2009, n. 31, assume rilevanza solo se ai medesimi detentori sia ascrivibile anche la condotta di abusiva duplicazione).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 13 febbraio 2014 n. 6988

Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Programmi per elaboratore elettronico - Creatività dell'opera - Requisiti.
Ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 171-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633, sono tutelati dal diritto d'autore, quale risultato di creazione intellettuale, i programmi per elaboratore elettronico, intesi come un complesso di informazioni o istruzioni idonee a far eseguire al sistema informatico determinate operazioni, che siano completamente nuovi o forniscano un apporto innovativo nel settore, esprimendo soluzioni migliori o diverse da quelle preesistenti.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 1° marzo 2012 n. 8011

Professioni - Studi professionali - Programmi informatici - Duplicazione abusiva - Concorso nel reato - Presupposti - Prova - Illecita detenzione - Scopo professionale - Analogia - Supporti privi del contrassegno Siae - Diritto comunitario - Regole tecniche - Comunicazioni alla commissione - Difetto - Obbligo del privato - Incidenza - Conseguenze penali.
Il reato di illecita detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, contestabile quando la detenzione ha luogo a scopo commerciale o imprenditoriale, non si riferisce anche alla detenzione e utilizzazione nell'ambito di un'attività libero professionale. Né può opporsi al riguardo l'assunto secondo cui ogni utilizzo che non sia personale possegga i requisiti di uno degli scopi sanzionati dalla menzionata disposizione perché tale assunto muove da un'erronea e vietata applicazione analogica della stessa disposizione a casi che ne sono estranei. L'illecita detenzione, per gli scopi sanzionati, riguarda i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae, ma non i programmi abusivamente duplicati. Poiché lo Stato italiano non ha rispettato l'impegno di comunicare alla Commissione europea l'introduzione nel proprio ordinamento dell'obbligo di apposizione del contrassegno Siae quale regola tecnica in materia di commercializzazione di programmi informatici, tale obbligo non è opponibile ai privati e, pertanto, non è contestabile a questi né la relativa violazione né la conseguenza sul piano penale dettata dall'articolo 171-bis della legge sul diritto d'autore.
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 dicembre 2009 n. 49385

Beni immateriali: tutela penale - Diritti di autore sulle opere dell'ingegno (proprietà intellettuale) - Detenzione, a scopo imprenditoriale o commerciale, di programmi privi del contrassegno Siae - Riferibilità anche ai programmi abusivamente duplicati - Esclusione.
Il reato di illecita importazione, distribuzione, vendita, detenzione, concessione in locazione di programmi per elaboratore ha a oggetto esclusivamente programmi contenuti su supporti privi del contrassegno SIAE e non anche quelli abusivamente duplicati. (In motivazione la Corte ha precisato che tale estensione analogica è vietata dall'art. 14 Preleggi, in quanto determinerebbe un'applicazione “in malam partem” della fattispecie incriminatrice).
•Corte di cassazione, sezione III penale, sentenza 22 dicembre 2009 n. 49385

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