Casi pratici

Diritto dei minori a conservare rapporti significativi con i nonni

Evoluzione storico-giuridica della filiazione e della parentela

di Giulia Sapi


la QUESTIONE
Come è evoluto il rapporto tra nonni e nipoti alla luce dalla legge n. 219 del 2012 e del decreto legislativo n. 154/2013 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di filiazione? I nonni hanno un diritto di visita nei confronti dei nipoti? Come e davanti a quale Tribunale è azionabile tale diritto?

Grazie all'entrata in vigore della L. 219/2012 anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno nonni e zii. Un breve cenno all'evoluzione storico giuridica della filiazione e della parentela permette di verificare se, e in caso affermativo, quali passi avanti sono stati fatti con la predetta legge. Nel codice del 1942 il diritto di famiglia concepiva la sola famiglia fondata sul matrimonio, discriminando i figli nati fuori dal matrimonio che ricevevano un trattamento giuridico davvero deteriore rispetto ai figli legittimi. Si può dire che le norme del codice dettassero una situazione di vera inferiorità giuridica dei figli naturali. Nel 1948 nella Carta Costituzionale vengono dedicati tre articoli rivolti alla famiglia: artt. 29, 30 e 31. In essi viene sancito che «la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio» e che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio». Si iniziano, quindi, a riconoscere ai figli nati fuori dal matrimonio alcuni diritti da sempre riconosciuti ai figli legittimi.

Nel 1975, poi, il primo libro del codice civile del 1942 venne riformato dalla legge che apportò modifiche tese a uniformare le norme già esistenti ai principi costituzionali (e, quindi, agli articoli e ai principi sopra accennati); viene finalmente eliminata ogni discriminazione di ordine patrimoniale tra figli naturali e legittimi (si pensi all'art. 148 c.c. nel quale vengono individuati tra coloro che sono obbligati a fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, gli ascendenti legittimi e naturali; e all'art. 433 c.c. nel quale, tra coloro che sono obbligati a prestare gli alimenti, sono indicati i discendenti prossimi, anche naturali). Rimasero, però, anche con la riforma del 1975 alcune differenze, quanto meno nell'instaurazione del rapporto giuridico di filiazione, che è automatico nel caso in cui i genitori siano sposati, mentre è conseguenza di un atto volontario nel caso in cui i genitori non lo siano. (per fortuna, grazie alla dottrina prima ancora della giurisprudenza, per i nonni e bisnonni con il tempo si è riconosciuta la parentela perché si è sostenuto che i parenti provengono tutti dallo stesso capostipite); Infine l'537 c.c., tutt'ora precede che, in caso di concorso all'eredità dei genitori con figli legittimi e naturali, prevede che questi ultimi possono veder liquidata in denaro la quota di eredità loro spettante anziché acquistare i beni che sarebbero loro spettati (la commutazione prevista dall'art. 537 c.c. era stata già riformulata dal Legislatore della riforma del diritto di famiglia in favore dei figli naturali tanto che, da allora, non è più ritenuta un diritto potestativo dei figli legittimi ma è richiesta la mancata opposizione del figlio naturale e la decisione del giudice che deve valutarne circostanze personali e patrimoniali per ammettere la liquidazione del figlio naturale).

Sotto il profilo processuale la competenza a decidere in caso di cessazione di convivenza, sull'affidamento e il mantenimento spettava al Tribunale per i Minorenni anziché al Tribunale Ordinario come nel caso delle separazioni per cui vi erano differenti tribunali e differenti riti.

Oggi la L. n. 219/2012 ha spostato la competenza a decidere sull'affidamento e il mantenimento nel caso di cessazione della convivenza al Tribunale Ordinario ma, purtroppo, non è intervenuta sul cambiamento del rito che permane differente. Nel 2006 la legge n. 54/2006, introducendo l'affido condiviso, ha compiuto un passo davvero importante per superare le differenti discipline previste per le due filiazioni: l'art. 4 ha esteso, infatti, l'applicazione della legge ai figli di genitori non coniugati e, in particolare, ha esteso l'applicazione dell'art. 155, comma 1, c.c., disponendo che il figlio minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La legge sull'affidamento condiviso ha segnato sicuramente una svolta prevedendo che il minore ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale, perché la parentela naturale era stata circoscritta dal Legislatore a situazioni specifiche e non aveva assunto carattere di principio generale. Si può dire che tale legge abbia rivoluzionato il sistema giudiziario delle separazioni (e, comunque, dei provvedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio), sancendo questo diritto di tutti i minori, sia nati dentro il matrimonio che fuori dal matrimonio, a trascorrere del tempo presso i nonni, mantenendo con loro un rapporto importante vietato o regolamentato solo qualora si riveli fonte di disagio per i minori. Dal 2006, quindi, si attendeva che intervenisse la riforma della filiazione e che i figli, legittimi, naturali e adottivi, nonché quelli nati con le tecniche di procreazione assistita (PMA) potessero essere ritenuti tutti uguali davanti alla legge ma, soprattutto, che anche i figli "naturali" potessero vedersi riconosciuti da nonni e zii. Si chiedeva al Legislatore di introdurre una vera e propria unificazione - e non parificazione che presuppone la situazione privilegiata della filiazione legittima - della disciplina del rapporto di filiazione con l'eliminazione degli aggettivi «legittimo» e «naturale» e, quindi, una disciplina unica per quando riguarda gli effetti della filiazione stessa. L'esistenza nell'ambito del nostro ordinamento di un duplice binario di rapporti di filiazione, dove la filiazione naturale peraltro sembrava avere un carattere residuale, era ormai davvero retaggio di concezioni morali ormai non più condivise dalla coscienza sociale. Molti da tempo affermavano che la nozione di filiazione è unitaria, indicando il rapporto di discendenza di una persona da colui che lo ha generato; sostenevano che è un rapporto di natura biologica che prescinde da requisiti formali quali sono il rapporto di coniugio tra i genitori ovvero anche l'intervenuto riconoscimento. Nel caso di adozione il rapporto di natura biologica è sostituito dal provvedimento di adozione che surroga la discendenza naturale.

Il 27 novembre 2012 è stata approvata la legge n. 219 (pubblicata in G.U. il 17 dicembre 2012, n. 293) con l'obiettivo di eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'art. 30 della Costituzione.

L'attuazione delle norme in materia viene affidata, in osservanza degli artt. 2, 3 e 30 della Costituzione, dell'art. 2 della legge al Governo con delega. Il decreto legislativo ha completato lo scorso novembre l'iter parlamentare con il parere favorevole delle Camere.

Oggi quello che è certo, grazie al nuovo disposto degli artt. 74 e 315 bis c.c., è che anche i figli nati fuori dal matrimonio hanno nonni e zii e, soprattutto, che tutti i figli godono degli stessi diritti compreso quello oggi sancito oggi anche dall'art. 315 bis c.c., e non più solo dall'art. 155 c.c., di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Con il decreto legislativo n. 154/2013 in attuazione della delega ricevuta con la predetta legge 219/2012 il Governo ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto soggettivo dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni e la loro legittimazione attiva a far valere detto diritto.

Diritto dei nipoti di mantenere un rapporto significativo con i nonni

Con la riformulazione dell'art. 317 bis c.c., effettuata con il decreto legislativo 154/2013, è stato introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico un diritto soggettivo degli ascendenti di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni, con la previsione espressa che «l'ascendente al quale è impedito l'esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza del minore affinché siano adottati i provvedimenti più idonei nell'esclusivo interesse del minore».

Nonostante i dubbi iniziali della dottrina, è stato chiarito che il diritto dei nonni è comunque subordinato all'interesse del minore, con la conseguenza che non può sussistere un obbligo in capo al nipote minorenni di frequentare gli ascendenti ove ciò non corrisponda al proprio interesse.

In tema di diritto degli ascendenti, il legislatore delegato non si è limitato a riconoscere in capo agli stessi la legittimazione ad agire in giudizio affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei nell'interesse dei minori – legittimazione attiva che sino a quel momento era stata negata dalla giurisprudenza se non come controllo sulla potestà genitoriale nel caso di possibile pregiudizio per i nipoti ex art. 330 ss c.c. – ma si è spinto a modificare l'art. 38 disp. Att. C.c., riconoscendo al Tribunale per i minorenni una competenza funzionale esclusiva a decidere sulle controversie di cui al nuovo articolo 317 bis c.c.

Tale scelta giurisdizionale è stata ampiamente criticata, comportando il rischio di una sovrapposizione tra i procedimenti relativi alla separazione dei genitori (siano essi sposati o meno) e quelli relativi alle frequentazioni tra i nonni e i nipoti.

Considerazioni conclusive

Con il completamento della cosiddetta riforma della filiazione, di cui alla legge 219/2012 e al successivo decreto di attuazione n. 154/2013, è stato introdotto nel Il nostro ordinamento giuridico un diritto dei nonni a mantenere una relazione stabile e significativa con i nipoti nel senso di una vera e propria una posizione giuridica soggettiva che può essere opposta ai genitori.Tale posizione giuridica soggettiva è comunque subordinata al migliore interesse dei nipoti, che dovrà essere tenuto prioritariamente in conto dal giudice nell'assunzione della decisione relativa alle frequenrtazioni tra nonni e nipoti. Il legislatore della riforma ha altresì stabilito che sia il Tribunale per i minorenni a decidere in via esclusiva delle controversie di cui all'art. 317 bis c.c. relative al diritto dei nonni di mantenere rapporti significativi con i nipoti, ciò nonostante il rischio di conflitto tra giudicati nel caso in cui sia contemporaneamente pendente davanti al Tribunale ordinario una controversia tra i genitori di quei minori per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.