Civile

Disciplinare avvocati, valutazione disciplinare non esclusa dalla assoluzione per depenalizzazione del reato

Le sezione Unite ritornano sul rapporto tra procedimento penale e addebiti disciplinari

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di Andrea Alberto Moramarco

In tema di disciplinare avvocati, in forza della disciplina derogatoria introdotta dalla legge n. 247/2012, l’assoluzione perché “il fatto non costituisce reato” o “illecito penale” consente la autonoma «valutazione dei fatti» da parte del giudice disciplinare, in quanto «i fatti stessi non sono stati esclusi dal giudicato penale». Lo stesso vale altresì per la formula perché “il fatto non è previsto dalla legge come reato”, in quanto essa non esclude la materialità del fatto, o la sua commissione da parte dell’imputato. Ad affermarlo sono le sezioni Unite con la sentenza n. 12902/2021, che si sono pronunciate sulla relazione tra le formule assolutorie e la valutazione dei fatti in sede disciplinare.

La vicenda

Il caso portato all’attenzione dei giudici di legittimità riguardava un avvocato assolto dalle imputazioni concernenti la falsificazione della firma nella comparsa di risposta e la falsificazione della delega al sostituto processuale, poiché i fatti ascritti non erano più previsti dalla legge come reato in quanto depenalizzati. Nonostante l’assoluzione il legale veniva ritenuto responsabile dal Consiglio distrettuale di disciplina per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza, dignità e decoro e sanzionato con la sospensione di un anno, poi ridotta a censura dal Consiglio Nazionale Forense.

Le motivazioni della Suprema corte

La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione autonoma in sede disciplinare degli addebiti ascritti all’incolpato anche in sede penale. Difatti, precisa la Suprema corte sottolineando come la novella legislativa abbia ampliato la discrezionalità del giudice disciplinare, «solo l’accertamento, operato con sentenza penale irrevocabile, che “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” riveste l’efficacia di giudicato, preclusiva di un’autonoma valutazione degli sessi fatti da parte del giudice disciplinare». Le altre formule non precludono, invece, l’autonoma valutazione in sede disciplinare.

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