Civile

Disposizioni agevolative insuscettibili di applicazione analogica

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Tributi - Agevolazioni fiscali ex articolo 33 co 3 l. 388/2000 - Area - Trasferimento - Deroga al regime ordinario - Analogia ex articolo 14 preleggi - Esclusione
Non è consentito dall'articolo 14 preleggi il ricorso all'analogia per le norme che riconoscono le agevolazioni ed i benefici in deroga al regime ordinario; la disposizione agevolativa, ispirata alla “ratio” di diminuire per l'acquirente edificatore il primo costo di edificazione connesso all'acquisto dell'area appare di stretta interpretazione.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 18 gennaio 2017 n. 1113

Tributi - Edilizia agevolata - Agevolazione fiscale - Norme di natura eccezionale - Analogia - Esclusione
Opera in materia fiscale il principio secondo cui ogni agevolazione ed esenzione, se non espressamente prevista, non può essere riconosciuta: le norme di agevolazione fiscale hanno, infatti, natura eccezionale e sono, quindi, di stretta interpretazione - ai sensi dell'articolo 14 preleggi -, non essendo consentito all'interprete il ricorso al criterio analogico per estenderne l'applicazione oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 4 marzo 2016 n. 4333

Tributi - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine - Agevolazioni previste dall'articolo 15 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Ambito applicativo - Operazioni di finanziamento - Nozione - “Rimborsi dei finanziamenti a breve termine” - Applicabilità del beneficio - Esclusione - Fondamento
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, a cui l'articolo 15 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla “ratio legis” ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che i negozi di finanziamento aventi ad oggetto i “rimborsi dei finanziamenti a breve termine”, garantiti da iscrizioni ipotecarie, non avendo ad oggetto un finanziamento, nel senso precisato, ma piuttosto le modalità ed i tempi di recupero del credito già erogato, esulano dall'ambito applicativo della menzionata disciplina.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 16 gennaio 2015 n. 695

Tributi erariali indiretti - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sostitutiva dell'Invim sugli immobili caduti in successione - Applicabilità delle disposizioni agevolative previste per l'Invim - Esclusione - Ragioni
L'imposta sostitutiva dell'INVIM sugli immobili caduti in successione prevista dall'articolo 11, comma 3, del d.l. n. 79 del 1997, convertito in legge n. 140 del 1997, è disciplinata in modo autonomo rispetto al d.P.R. n. 643 del 1972, essendo applicabile ai soli trasferimenti “mortis causa”, avendo come base imponibile il valore complessivo degli immobili facenti parte dell'asse ereditario alla data di apertura della successione ed essendo strutturata con un'aliquota unica. Ad essa, pertanto, non possono estendersi le agevolazioni previste in materia di INVIM, senza uno specifico intervento del legislatore, in quanto le disposizioni agevolative sono di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sSentenza 5 marzo 2010, n. 5394

Tributi - Agevolazioni per il settore del credito - Operazioni di credito a medio e lungo termine - Operazione di finanziamento - Erogazione di un mutuo e contestuale costituzione di pegno sulla somma erogata - Inapplicabilità del beneficio - Fondamento.
In tema di agevolazioni tributarie per il settore del credito, le operazioni di finanziamento, alle quali l'articolo 15 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla “ratio legis” ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Ne consegue che il negozio complesso avente ad oggetto un'erogazione di una somma di denaro a titolo di mutuo e la contemporanea costituzione su di essa di un pegno a favore della banca erogatrice, non consentendo un investimento produttivo della somma medesima, esula dall'ambito applicativo della disciplina agevolativa in esame.
• Corte di Cassazione, sezione Tributaria, sentenza 25 febbraio 2009, n. 4501

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