Dissuasore distrugge auto parcheggiata, esclusa la responsabilità del Comune
Lasciare in sosta l'automobile sul dissuasore del traffico è un comportamento incauto, anche se prevedibile, il quale integra il caso fortuito che esclude la responsabilità del Comune per i danni provocati alla vettura dall'improvvisa attivazione del dispositivo stradale. Questo è quanto affermato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 18415, depositata ieri, secondo cui in tema di danno cagionato da cose in custodia, la responsabilità dell'ente custode della res che ha provocato il danno può essere esclusa, se la condotta del danneggiato sia stata «colposamente incauta, non occorrendo che a livello fattuale sia imprevedibile».
Il caso - La vicenda, alquanto singolare, vede come sfortunato protagonista un automobilista, il quale parcheggiava la sua vettura proprio in corrispondenza di un dissuasore automatico del traffico che senza preavviso si era azionato, sfondando così l'auto in sosta su di esso. Il proprietario dell'automobile citava così in giudizio il Comune proprietario della strada per ottenere il risarcimento dei danni subiti alla sua macchina. Per il Tribunale, nulla gli era dovuto in quanto l'avventata sosta era da considerarsi «condotta imprudente». Per la Corte d'appello, invece, il Comune era responsabile ex articolo 2051 cod. civ., per danno cagionato da cosa in custodia. Per i giudici di merito, in particolare, la sosta in una zona vietata rappresenta una costante e continua violazione da parte di una moltitudine di automobilisti, al punto da essere divenuta una circostanza del tutto normale e prevedibile, con la conseguenza che tale comportamento non è «idoneo a spezzare il nesso causale integrando caso fortuito», essendo il danno riconducibile al malfunzionamento del dissuasore, circostanza questa non prevedibile dall'automobilista.
La condotta incauta integra il caso fortuito - La questione arriva così in Cassazione, dove i giudici di legittimità cercano di fare chiarezza sulla vicenda, chiedendosi se la condotta dell'automobilista sia stata tale da integrare il caso fortuito che esclude la responsabilità del Comune. Ebbene, preso atto del malfunzionamento del dissuasore imputabile all'ente locale, la Suprema corte ritiene completamente errato il ragionamento seguito dai giudici d'appello, essendo irrilevante se sul piano fattuale il comportamento del danneggiato sia prevedibile o meno. Difatti, affermano i giudici di legittimità, l'imprevedibilità ex articolo 2051 cod. civ. «deve essere intesa non in termini atecnici e fattuali, bensì come una componente del concetto giuridico di caso fortuito». Piuttosto, ciò che rileva, chiosano i giudici all'esito di una lunga e complessa motivazione sulla natura e sul funzionamento della responsabilità oggettiva prevista dall'articolo 2051 cod. civ., è esclusivamente l'incauto comportamento dell'automobilista, senza il quale non si sarebbe verificato alcun danno.