Distanze, deroga legittima se l’ascensore esterno consente di superare le barriere architettoniche
L’installazione di un ascensore condominiale esterno, che determina un ampliamento del volume dell’edificio e la violazione delle distanze tra fabbricati stabilite nel regolamento comunale, è legittima se è stata realizzata per il superamento delle barriere architettoniche o per migliorare l’accessibilità in generale alle singole unità abitative, a prescindere dalla presenza tra i condomini di soggetti portatori di handicap. Questo è quanto emerge dalla sentenza del Tribunale di Belluno n. 28/2019.
La vicenda - La controversia trae origine dalla realizzazione di un ascensore esterno su un lato di un fabbricato avente più unità immobiliari, situato nel Comune di Cortina d'Ampezzo. Tale costruzione si rendeva necessaria al fine di migliorare l'accessibilità all'edificio e al fine di consentire il superamento delle barriere architettoniche esistenti. Tuttavia, ciò comportava una modifica della sagoma dell'edificio, che determinava un ampliamento del volume del fabbricato a una distanza dal confine con l'abitazione del vicino inferiore a quella prevista dal Prg del comune veneto.
La questione del rispetto delle distanze legali portava così il vicino a citare in giudizio tutti i proprietari delle abitazioni dell'immobile, affinché vi fosse il ripristino dello status quo ante o l'arretramento dell'ascensore a una distanza legale, oltre al risarcimento del danno. Nessuno però si costituiva, salvo il condomino che aveva espresso la sua volontà contraria alla realizzazione dell'edificio, il quale chiedeva di non essere condannato al risarcimento del danno in quanto non responsabile dell'illegittimo ampliamento.
La decisione - Il Tribunale, con l'aiuto della consulenza tecnica, rigetta a ogni modo la domanda e ritiene che l'ascensore così realizzato non sia affatto da demolire o da arretrare. Ebbene, il giudice spiega che l'opera in questione integra una delle legittime ipotesi di deroga, consentita dallo stesso Regolamento comunale in materia di distanze, trattandosi di un intervento "in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per volumi tecnici eventualmente necessari ai fini della sicurezza e della prevenzione incendi, nonché concernenti in generale la sicurezza, l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti e spazi". Inoltre, prosegue il Tribunale, l'utilità dell'abbattimento delle barriere architettoniche mantiene la sua rilevanza anche quando non vi siano presenti tra gli inquilini del palazzo dei soggetti portatori di handicap che possano immediatamente usufruire dell'opera, trattandosi, come sancito più volte dalla Corte costituzionale, di «un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione».
Tribunale Belluno - Sezione civile -Sentenza 10 gennaio 2019 n. 28