Civile

Divorzio, casa assegnata per intero al coniuge con cui convivono i figli anche se è divisa su due «interni»

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di Giorgio Vaccaro


Al genitore collocatario prevalente dei figli minori deve essere assegnata per intero la casa coniugale, anche se è costituita da due unità abitative, distinte da numeri di interno diversi. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma che, con la sentenza 12255 dell’11 giugno 2019 (presidente Vitalone, relatore Chirico), ha definito il giudizio di divorzio tra due coniugi respingendo la diversa domanda dell’ex marito.

L’uomo, basandosi sul primo provvedimento di assegnazione – quello della separazione consensuale – aveva chiesto che non venisse attribuito all’ex moglie uno dei due interni, sostenendo che costituiva abitazione diversa dalla casa familiare. Nel corso dell’istruttoria svolta dal Tribunale è però emerso che «le due unità immobiliari costituiscono una unica unità abitativa, collegata da una scala interna», che già esisteva durante la convivenza matrimoniale, come si vede in una foto che ritrae i genitori con uno dei figli molto piccolo. I giudici hanno poi rilevato come quello di assegnazione della casa sia un «provvedimento volto a garantire l’interesse dei figli minori a conservare, sino all’autosufficienza economica, l’originario habitat domestico», che non sarebbe garantito dal comodato decennale di uno dei due interni costituito con atto notarile a favore dell’ex moglie. E questo tenuto conto dell’età dei figli, ancora piccoli, e anche considerato che i coniugi, in sede di separazione, in contrasto con la reale situazione di fatto, hanno indebitamente qualificato casa coniugale solo una delle due unità, sviando la valutazione del Tribunale.

Di nessun pregio sono state invece considerate le teorie dell’ex marito, che sosteneva che nel procedimento di separazione era stato definito «casa coniugale» solo l’appartamento sito al terzo piano e che l’assegnazione dell’altro interno, al quarto piano, fosse superflua, perché dato in comodato all’ex moglie. Per il Tribunale, infatti, la disposizione codicistica dell’assegnazione della casa supera qualsiasi interpretazione che non tuteli effettivamente il diritto dei minori a godere dell’habita domestico.

Il Tribunale ha poi previsto l’affido condiviso dei figli minori a entrambi i genitori e alla luce del fatto che entrambi i genitori avevano già intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità si è limitato a disporre «il monitoraggio dei servizi Sociali» per verificarne la prosecuzione e «l’avvio dei minori al percorso di psicoterapia individuale suggerito dal Ctu». Si tratta di decisioni in linea con i principi più volte affermati dalla Corte di cassazione, da ultimo con la sentenza 18222/2019, sulla tutela della «libertà di autodeterminazione alla cura della propria salute, garantita dall’articolo 32 della Costituzione».

Tribunale di Roma, sentenza 12255 dell'11 giugno 2019

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