Famiglia

Divorzio, per l’affidamento esclusivo del figlio serve una valutazione rigorosa

Da considerare non solo il pregiudizio per il minore del regime ordinario condiviso ma anche l’idoneità del genitore scelto

di Giorgio Vaccaro

In caso di genitori divisi, il giudice, per decidere un affidamento esclusivo del figlio minore a un solo genitore, deve fondare il suo provvedimento su «una puntuale motivazione, destinata a farsi carico non solo del pregiudizio potenzialmente arrecato al figlio da un affidamento condiviso ma, anche, da un canto, e in positivo, dell’idoneità del genitore affidatario esclusivo ai compiti di accudimento ed educazione, nella apprezzata sua capacità di assolvere al proprio ruolo e, dall’altro, in negativo, dell’inidoneità ovvero manifesta carenza dell’altro genitore». Lo ha affermato la Cassazione che, con l’ordinanza 1645 del 19 gennaio 2022, ha cassato una pronuncia della Corte d’appello di Napoli, osservando come questa non abbia applicato correttamente questo principio.

I giudici del merito sono infatti incorsi in un’errata interpretazione dell’articolo 337-ter e 337-quater del Codice civile «là dove, muovendo dal pregiudizio risentito dalla minore dall’affido condiviso - segnalando a tal fine l’episodio della Prima Comunione, fonte di conflitto tra genitori risolto per l’intervento di figure terze (istanza al giudice e alla Curia vescovile) - ha ritenuto la madre come “unica figura educativa di riferimento” senza però motivare sulla sua idoneità ai compiti educativi e di cura della figlia, anche per le modalità secondo le quali, nel passato, vi aveva assolto». Dunque, nella motivazione non sono stati soddisfatti «gli elementi integrativi della fattispecie che presiedono alla individuazione del genitore affidatario in via esclusiva».

Così, secondo i giudici, un provvedimento di affidamento esclusivo, che individui un genitore come quello “più adeguato” a occuparsi del figlio minore, non può prescindere da una motivazione che scandisca in positivo e in negativo le complessive competenze genitoriali e arrivi a escludere la relazione con l’altro genitore perché «pregiudizievole per l’interesse dei figli», tanto da alterare e porre «in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psicofisico». L’affidamento esclusivo è infatti una deroga al regime ordinario dell’affidamento condiviso, da preferire perché garantisce al minore il diritto alla bigenitorialità.

Ancora, la stessa ordinanza dichiara infondato, e respinge, il secondo motivo di ricorso legato alla ipotesi di nullità del giudizio per non aver disposto l’audizione del figlio minore dodicenne. I giudici osservano come di nullità si possa parlare se l’audizione non sia stata disposta neanche in primo grado; ma nel caso esaminato il figlio minore era invece stato sentito dal Ctu.

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