Penale

Divorzio, sì al patto stragiudiziale che rivede l’assegno

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di Giorgio Vaccaro

In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, non sono configurabili i reati previsti dall’articolo 12-sexies della legge sul divorzio e dall’articolo 570 del Codice penale quando gli ex coniugi abbiano raggiunto sulle obbligazioni economiche accordi transattivi stragiudiziali e si siano in seguito attenuti a questi, anche se non formalizzati in successivi provvedimenti giudiziali di modifica. È questo il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza 5236 del 7 febbraio 2020.

I giudici hanno esaminato il ricorso di un uomo condannato dalla Corte d’appello dell’Aquila, che aveva ritenuto che si fosse indebitamente sottratto agli obblighi di assistenza familiare, dato che non aveva versato integralmente l’importo dovuto quale assegno di mantenimento stabilito con la sentenza di divorzio. La Corte d’appello ha ritenuto irrilevante l’accordo stragiudiziale tra gli ex coniugi perché non era stato recepito in alcun provvedimento giudiziale.

Ma la Cassazione ha cassato senza rinvio la decisione del giudice territoriale perché il fatto non costituisce reato.

La Corte ha ricordato che, mentre sono vietate le intese sulla determinazione dell’assegno divorzile in sede di separazione, perché interverrebbero su diritti indisponibili,«nella giurisprudenza civile di legittimità si è riconosciuta la liceità delle intese economiche raggiunte dalle parti dopo la presentazione della domanda di divorzio, poiché gli accordi si riferiscono a un divorzio che le parti hanno già deciso di conseguire, e non semplicemente prefigurato». Di conseguenza tale parametro esegetico deve valere ,«a maggior ragione, quando la sentenza di divorzio sia già intervenuta e gli accordi tra gli ex coniugi abbiano ad oggetto una modifica delle statuizioni patrimoniali contenute in quella decisione».

In buona sostanza, osserva la Cassazione, il limite della liceità di tali accordi è costituito dal contenere «clausole chiaramente lesive degli interessi dei beneficiari dell’assegno di mantenimento oppure contrarie all’ordine pubblico»: in mancanza di tali circostanze l’accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per la sua omologazione, come ha già affermato la Cassazione con la sentenza 24621 del 2015. Di conseguenza, per la valutazione da compiere in sede penale, la circostanza che quell’accordo transattivo non fosse stato poi omologato dal tribunale, in quanto l’imputato non era comparso all’udienza di comparizione fissata dal giudice civile, è ininfluente perché deve valere il principio secondo il quale non è configurabile il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o divorzio «qualora l’agente si sia attenuto agli impegni assunti con l’ex coniuge per mezzo di un accordo transattivo, non omologato dall’autorità giudiziaria, modificativo delle statuizioni sui rapporti patrimoniali contenute in un precedente provvedimento giudiziario».

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