Civile

“Dl Omnibus” in Gazzetta, carcere per chi non denuncia la pirateria online

La legge 7 ottobre 2024 n. 143 di conversione, con modificazioni, del Dl 113/2024 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 ed è in vigore da oggi

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di Francesco Machina Grifeo

Entra in vigore oggi la comversione del cosiddetto “decreto omnibus”. La legge 7 ottobre 2024, n. 143 di conversione, con modificazioni, del Dl 113/2024 che contiene “misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024. Sullo stesso numero del bollettino ufficiale è stato pubblicato anche il testo coordinato con le modifiche del Dl 113/2024.

Tra le novità più di interesse per i legali vi sono gli articoli 2-ter; 2-quater; 6-bis e 6-ter, tutti introdotti al Senato.

L’articolo 2-ter riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

L’articolo 2-quater consente ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento di cui al presente articolo versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive (comma 1). L’articolo indica il metodo di determinazione della base imponibile nonché delle aliquote delle imposte sostitutive (commi da 2 a 6); specifica che l’imposta non può comunque essere inferiore a 1.000 euro (comma 7); specifica le modalità di versamento e alcune fattispecie specifiche di decadenza dal beneficio (commi da 8 a 12); indica il periodo di imposta di riferimento (comma 13); stabilisce delle proroghe per i termini di decadenza dell’accertamento (comma 14); rinvia a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate la determinazione dei termini e delle modalità di comunicazione delle opzioni di cui al presente articolo (comma 15); reca la quantificazione degli oneri derivanti dal presente articolo e indica le fonti di copertura finanziaria (comma 16).

L’articolo 6-bis contiene alcune modifiche alla legge n. 93 del 2023 che aveva previsto una serie di misure per prevenire e reprimere la diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

L’articolo 6-ter, modificando la legge n. 633 del 1941, prevede, “per un più efficace contrasto della pirateria online”, specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione – la cui violazione è sanzionata con la pena della reclusione fino a un anno - per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione, inclusi i fornitori e gli intermediari di vpn o comunque di soluzioni tecniche che ostacolano l’identificazione dell’indirizzo Ip di origine, gli operatori di content delivery network, i fornitori di servizi di sicurezza internet e di Dns distribuiti, che si pongono tra i visitatori di un sito, e gli hosting provider che agiscono come reverse proxy server per siti web.

In particolare, l’obbligo per operatori e fornitori di segnalare immediatamente, all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, fornendo tutte le informazioni disponibili, condotte penalmente rilevanti ai sensi della legge per la protezione del diritto d’autore, dell’articolo 615-ter c.p. (Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico) o dell’articolo 640-ter c.p. (Frode informatica) ha creato forte disappunto. Per Asstel-Assotelecomunicazioni infatti “l’approccio di ‘sistema’ e collaborativo attuato fino ad oggi, che ha consentito di dotare l’Italia di un importante strumento di legalità nell’ambiente online, non deve essere ostacolato dall’attribuzione agli Operatori di responsabilità di natura penale che non sono coerenti con la natura di fornitori di servizi di accesso alla rete e con i principi generali dell’ordinamento delle comunicazioni stabiliti a livello Comunitario”.

Molto critica anche l’Aipp. Per il presidente Giovanni: “Con queste modifiche viene sottratta ad Agcom la possibilità di fissare un limite tecnico al numero di oscuramenti contemporanei, un compromesso che avevamo concordato all’interno dei tavoli tecnici, e finalizzato ad assicurare che tutti gli operatori, indipendentemente dal dimensionamento e dal tipo di rete, potessero effettivamente contribuire all’attività di filtraggio”. E con riguardo alla nuova ipotesi di reato in capo a tutti i prestatori di servizi, inclusi i fornitori di accesso alla rete, che non segnalano tempestivamente alla Autorità giudiziaria o alla Polizia condotte illecite da parte dei propri utenti: “La conseguenza indiretta di questo provvedimento sarà quella di gravare gli operatori di accesso ad Internet della sorveglianza attiva del traffico, rischiando di violare sia le normative nazionali, sia quelle europee, e mettendo a rischio il principio di ‘mere conduit’ su cui si fonda la nostra attività”.

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