Civile

Dl sicurezza approda in Senato: la lettura della protezione umanitaria nella Relazione del Massimario

Anche a questione relativa al diritto intertemporale oggetto dell'approfondimento dei giudici

Mentre il Senato della Repubblica ci accinge ad esaminare il disegno di legge di conversione del Dl Sicurezza-immigrazione (atto Camera 2727-A), approvato – in prima lettura – il 30 novembre dalla Camera con la questione di fiducia posta dal Governo (nel testo licenziato dalla I Commissione permanente: si veda Nt Plus Diritto del 30 novembre),  pubblichiamo in allegato, per l’interesse, la  Relazione dell’Ufficio del Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione , a cura dei Consiglieri Aldo Natalini, Chiara Giammarco e Giovanni Maria Armone, relativa alle novità normative introdotte in materia civile dal decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante - tra l’altro - «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare […]».

La Relazione dell'Ufficio del Massimario e la normativa sull'immigrazione

La Relazione su novità normativa n. 94/2020 è liberamente accessibile – e scaricabile – dal sito istituzionale della Corte di Cassazione, ove è stata pubblicata tra le ultime evidenze il 27 novembre scorso.

La principale novità del Dl è senz’altro la modifica al comma 6 dell’articolo 5 del testo unico sull’immigrazione. Come noto, prima del Dl n. 113/2018 la norma, sia pure formulata in via indiretta, conteneva la previsione-cardine in materia di protezione umanitaria: il permesso di soggiorno poteva essere rifiutato o revocato allo straniero non in regola, salvo che ricorressero «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali». Nonostante alcune perplessità della dottrina, in giurisprudenza si riteneva che il comma 6 dell’articolo 5 costituisse la norma di chiusura dell’asilo costituzionale (art. 10, comma 3, Cost.). L’abrogazione della previsione ad opera del primo decreto sicurezza - che aveva enumerato, in sua vece, una serie di ipotesi di permessi in casi speciali – aveva dato luogo ad alcuni dubbi applicativi:

-          per il futuro, ci si chiedeva se l’ordinamento potesse tollerare, pur in presenza delle figure di permesso speciale, la totale abrogazione della protezione umanitaria (e in dottrina si era ipotizzato che la stessa potesse essere recuperata attraverso un’applicazione diretta dell’art. 10, comma 3, Cost.);

-          per il passato, ci si interrogava sulla (ir)retroattività di tale abrogazione (sulla sorte delle domande di protezione umanitaria anteriori all’entrata in vigore del Dl n. 113/2018 vedi Cassazione, sezioni Unite civili, n. 29459/2019, Ced 656062).

Il nuovo Dl n. 130/2020 – contrariamente a quanto è stato scritto all’indomani del suo varo – non ha ripristinato direttamente il permesso per motivi umanitari ma ha mantenuto la dicitura «protezione speciale», allargando peraltro le ipotesi in cui il permesso per protezione speciale può essere rilasciato e consentendo espressamente la sua conversione in permesso di lavoro.

I primi e più importanti problemi applicativi che sorgono dall’analisi dell’articolo 1 del Dl n. 130 del 2020 – affrontati funditus nella Relazione del Massimario n. 94/2020 – riguardano l’attuale estensione della protezione umanitaria e la disciplina intertemporale, pure disciplinato dall’art. 15 del Dl che, tuttavia, pone alcuni dubbi interpretativi.

Riportiamo di seguito il sommario della Relazione n. 94/2020:

1. Il d.l. n. 130 del 2020: premessa.

2. Art. 1 «Disposizioni in materia di permesso di soggiorno e controlli di frontiera».

3. Questioni problematiche.

3.1. La “nuova” protezione umanitaria.

3.2. Il regime transitorio.

4. Art. 2 «Disposizioni in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale».

4.1 Esame prioritario: il riscritto art. 28 d.lgs. n. 25 del 2008.

4.2 Procedura accelerata: il riscritto art. 28-bis d.lgs. n. 25 del 2008.

4.3 Domanda manifestamente infondata: le modifiche all’art. 28-ter d.lgs. n. 25 del 2008.

4.4 Domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento: le modifiche all’art. 29-bis d.lgs n. 25 del 2008.

4.5 Decisione della CT sulla domanda di asilo: le modifiche all’art. 32 d.lgs. n. 25 del 2008.

4.6 Impugnazione giudiziale dei provvedimenti delle CT: le modifiche all’art. 35-bis d.lgs. n. 25 del 2008.

5. Art. 3 «Disposizioni in materia di trattenimento e modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142»

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