Civile

Domanda riconvenzionale e mediazione obbligatoria, la decisione delle Sezioni Unite

Escluso l’obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nel caso di domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia già stata effettuata in relazione alla domanda principale

Domanda riconvenzionale e mediazione obbligatoria, la decisone delle Sezioni Unite

Con la recente decisione del 7 febbraio 2024 n. 3452, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha escluso l’obbligo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 nel caso di domanda riconvenzionale, ove la mediazione sia già stata effettuata in relazione alla domanda principale. 

Anzitutto la Corte ha distinto le domande riconvenzionali in due categorie.

Nella prima rientrano le domande “non eccentriche”, cioè quelle che presentano un collegamento obiettivo con l’oggetto della causa, nella seconda quelle “ eccentriche ”, che invece non presentano un simile collegamento.

Quanto alla riconvenzionale “non eccentrica”, la mediazione non è stata considerata necessaria in quanto la lettera della legge non lo prevede ed il legislatore, pur intervenuto recentemente sul tema, nulla ha ritenuto di disporre al riguardo.

Inoltre, in quanto la mediazione obbligatoria si collega propriamente al processo, non alla domanda.

Pertanto, una volta che la domanda principale è stata regolarmente proposta dopo una mediazione con esito negativo, una nuova mediazione relativa alla domanda riconvenzionale non realizzerebbe il fine di operare un filtro al processo. Il giudice è già stato investito della controversia introdotta dall’attore, di cui non verrebbe spogliato, dovendo il processo proseguire per la decisione sulla domanda principale.

Quanto alla riconvenzionale “eccentrica, a quelle indicate si sommano ulteriori ragioni.

In primo luogo la necessità di garantire la certezza del diritto.

Se infatti appaiono sussistenti solide ragioni per escludere la necessità di mediazione in caso di riconvenzionale “non eccentrica”, non avrebbe senso prevedere sottili distinzioni dando spazio allo sviluppo di soluzioni differenti caso per caso che dipendono dall’analisi che il singolo interprete può svolgere sulla qualificazione della riconvenzionale nel caso concreto (secondo un approccio che ha condizionato negativamente la conciliazione nelle controversie agrarie).

Recita testualmente un passaggio della decisione: “molti possono essere i profili e le questioni dubbie, se il linguaggio resta vago ed i concetti controvertibili. Non questo è il senso del tentativo obbligatorio di mediazione o di conciliazione”.

In secondo luogo, la ragionevole durata del processo.

Richiamando i principi a suo tempo espressi dalla Corte Costituzionale, è stato osservato che la mediazione obbligatoria non viola il diritto di azione soltanto laddove risulti idonea a produrre il risultato vantaggioso del c.d. “effetto deflattivo, senza mai divenire tale da provocare un inutile prolungamento dei tempi del giudizio.

Ed ancora.

La Corte, spingendo al limite il ragionamento, ha osservato che se la mediazione obbligatoria dovesse essere ritenuta applicabile alla domanda riconvenzionale, allora, per coerenza, paradossalmente, dovrebbe essere estesa ad ogni altra domanda proposta in giudizio diversa ed ulteriore rispetto a quella inizialmente introdotta dall’attore, come ad esempio la riconvenzionale a riconvenzionale, la domanda proposta da un convenuto verso un altro, oppure da e contro terzi interventori, volontari o su chiamata, consentendo così anche tante successive mediazioni non simultanee.

In conclusione, è stato espresso il seguente principio di diritto: “la condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.

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*A cura dell’Avv. Antonio Martini, partner, Avv. Alessandro Botti e Ilaria Canepa, Dott.ssa Arianna Trentino – Studio legale e tributario CBA

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