Domiciliari, va motivato il no ad accompagnare a scuola i figli se la madre non può farlo
Nel caso risolto l’impedimento della madre era dovuto al contrasto tra il proprio orario di lavoro e quello scolastico di entrata e uscita del figlio
Il magistrato di sorveglianza non può limitarsi ad apporre un visto per rigettare l’istanza di chi posto ai domiciliari domandi di essere autorizzato a uscire di casa per poter accompagnare a scuola il proprio figlio in assenza della moglie che, per motivi legati all’orario di lavoro, non può provvedere personalmnete a tale incombenza familiare quotidiana.
In via generale - con la sentenza n. 1944/2025 - la Cassazione ricorda la piena ricorribiltà in sede di legittimità dei provvedimenti incidenti sulla sfera della libertà personale, compresi quelli che statuiscono sulle richieste di modifica delle condizioni della detenzione domiciliare. Ma, soprattutto, la Suprema Corte indica come vizio di violazione di legge la mancanza di motivazione di tali provvedimenti.
Cioè il giudice di sorveglianza non può limitarsi a rispondere all’istanza ricevuta senza controargomentare sulle motivazioni rappresentate a base della richiesta di modifica delle condizioni della detenzione in via di applicazione.
In effetti, nel provvedimento ora annullato dalla Cassazione si leggeva solo “Visto, non si autorizza quanto richiesto”. Una Motivazione assolutamente inesistente che giustifica il rinvio al giudice per un nuovo esame di merito della richiesta avanzata dalla persona ristretta ai domicilari. Motivazione non affatto ultronea rispetto alla decisione data l’apparente meritevolezza di attenzione per un’esigenza legata al diritto di un ordinato e sostenible andamento della vita familiare della persona sottoposta a limitazioni della propria libertà personale.