Doping agonistico, per l’espulsione dell’atleta basta il rinvenimento di sostanze stimolanti
Non è necessario dimostrare che le prestazioni dell’atleta siano state alterate
Il Consiglio di Stato (sentenza n. 2784/2025) ha chiarito che il controllo antidoping non si basa sull’effettivo incremento della prestazione sportiva dell’atleta – umano o animale - per effetto della sostanza dopante, ma sull’accertamento della mera presenza della sostanza o sul superamento di soglie limite individuate per alcune sostanze. Pertanto ai fini dell’accertamento del doping mediante somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive è sufficiente l’accertamento...