Amministrativo

"Dopo di noi", legittimo indicare dei criteri di priorità per l'accesso ai fondi

Per la limitatezza delle risorse e la necessità di stabilire delle regole la scelta di inserire in graduatoria i maggiorenni non è irragionevole

di Simona Gatti

Legittima la delibera di Roma Capitale che fissa i criteri di priorità per accedere ai programmi finanziati dalla legge sul "dopo di noi" ai disabili con più di diciotto anni. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2439 depositata dalla terza sezione lo scorso 4 aprile.
Per i giudici amministrativi si stratta di un provvedimento in linea sia con la legge n. 112 del 2016 ( Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) sia con il Dm del 23 novembre 2016 (Requisiti per l'accesso alle misure di assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilita' grave prive del sostegno familiare, nonché ripartizione alle Regioni delle risorse per l'anno 2016). Inoltre, per la nota circostanza della limitatezza delle risorse e la necessità di stabilire delle regole di assegnazione, la scelta fatta dall'amministrazione romana per Palazzo Spada non è irragionevole e illogica né attua una disparità di trattamento rispetto ad altri soggetti che si trovano nelle stesse condizioni, dal momento che già esiste una normativa ad hoc per l'accoglienza dei minori.

Il ricorso
La vicenda ha origine da un ricorso presentato da due madri di persone con disabilità, rispettivamente presidenti e legali rappresentanti di un'associazione che da anni è in prima fila per far valere i diritti dei disabili, contro la deliberazione della Giunta Capitolina che ha regolamentato la procedura per la distribuzione dei fondi per il "dopo di noi", stabilendo la predisposizione di una graduatoria unica cittadina dei progetti personalizzati da finanziare e fissando anche le modalità di formazione di tali progetti, il loro budget di spesa e la griglia per l'attribuzione dei punteggi.
Tra i vari motivi di impugnazione, il più controverso è quello dell'età: l'esclusione dei minori degli anni diciotto dalla graduatoria rappresenterebbe una violazione della legge sul "dopo di noi" che si applica a tutte le persone con disabilità in procinto di perdere o che già abbiamo perso il sostegno familiare senza limiti anagrafici.

La decisione di Palazzo Spada
Se è vero che la legge n. 112 del 2016 non esclude i minori dal novero delle persone con disabilità grave - si legge nella sentenza - è altrettanto vero che la funzione del Fondo, in modo del tutto ragionevole, è quella di privilegiare anzitutto i disabili adulti, in quanto la legge si propone il fine principale di favorire la "deistituzionalizzazione dei soggetti già privi di sostegno familiare o l'acquisizione di autonomia e indipendenza per coloro che la perdono o sono in procinto di perderla".
L'uscita dal nucleo familiare, la deistituzionalizzazione, il raggiungimento della maggiore autonomia possibile, l'acquisto, la locazione o la ristrutturazione di una casa sono tutti obiettivi che secondo il Collegio hanno come presupposto il fatto che il soggetto sia maggiorenne o prossimo alla maggiore età perché è proprio nei loro confronti che la "deistituzionalizzazione, nel modo in cui la legge l'ha intesa, può svolgere davvero un ruolo fondamentale, se privi appunto di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale nonché in vista del venir meno del sostegno familiare".
Ciò però non significa che il minore deve essere privo di sostegno o che, se in procinto della maggiore età, non debba essere ammesso al Fondo: un'altra delibera regionale ( n. 554 del 5 agosto 2021) ha chiarito che, se i beneficiari del "dopo di noi" sono di norma maggiorenni, per i minori i servizi territoriali dovranno valutare l'opportunità di indirizzare il bisogno a un'offerta che tuteli l'età e la condizione di disabilità, come le strutture a ciclo residenziale per minori indicate nella legge regionale n. 41 del 2003, che prestano servizi finalizzati a interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale verso minori con grave disabilità complessa neuropsichica e/o neuromotoria.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©