Amministrativo

Dpcm di Natale: spostamenti fuori Comune o Regione autocertificati e cene ristrette "raccomandate"

Le nuove disposizioni restano in vigore fino al 15 gennaio 2021. Immutato l'apparato sanzionatorio con le conseguenze penali

di Aldo Natalini

Il Dpcm del 3 dicembre - varato per disciplinare questo «Natale “diverso” dagli altri», come lo ha definito ieri il presidente del Consiglio in conferenza stampa - è “diverso” dagli altri Dpcm, giuridicamente parlando, solo per durata.

 

L’efficacia temporale delle nuove disposizioni

Stavolta l’efficacia temporale delle “nuove” disposizioni - in vigore da oggi fino al 15 gennaio 2021 - è estesa a cinquanta giorni, tant’è che per coprire tutto il periodo delle festività natalizie e “scavallare” l’Epifania si è reso necessario il previo varo di un decreto legge-cornice: il Dl n. 158/2020 (entrato in vigore ieri) che ha modificato l’articolo 1 del Dl n. 19/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2020, laddove prevedeva la durata “fino a trenta giorni” (ora allungata “fino a cinquanta”) delle misure (amministrative) adottabili per Dpcm volte contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del Covid-19.

 

Il Dpcm 3 dicembre e il suo legame con il Dl 158/2020

Per il resto, la base giuridica primaria delle odierne misure restrittive ovvero delle “stringenti limitazioni” - come le ha preannunciate ieri il premier - e, quindi, la loro tipologia continua a essere quella del citato Dl n. 19/2020 di cui (anche) l’odierno Dpcm costituisce veste attuativa ex articolo 2 (con il previsto regime di comunicazione alle Camere al fine di«tenere conto degli eventuali indirizzi formulati»).

La novità - sta nell’aver fissato con (ulteriore) atto avente valore di legge (il citato Dl-Cornice n. 158/2020) i divieti, valevoli dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 in tutto il territorio nazionale e ora attuati col Dpcm in esame:

 - «di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome»;

- «nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 […] anche degli spostamenti « tra comuni , salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute», con salvezza dei rientri alle residenze, domicili o abitazioni purché non sia «verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti» di spostamento.

 A rigore la vigente legislazione “emergenziale” consentiva già limitazioni alla circolazione delle persone su tutto il territorio nazionale, attuabili per Dpcm (vedi articolo 1, comma 1 e comma 2, lettere a), come pure limitazioni o divieti di allontanamento e di ingresso nei territori comunali, provinciali o regionali (articolo 1, comma 1 e comma 2, lettera c). Ma evidentemente l’esecutivo ha voluto “cinturare” le odierne strategie di contenimento del virus - assai invasive ed invise alla popolazione per il periodo in cui cadono - con un atto avente forza di legge. Scelta apprezzabile, peraltro, perché sottopone le opzioni dell’esecutivo a controllo parlamentare sia pure postumo (cioè ad effetti ormai esauriti).

Peraltro la previa “copertura” legislativa è estesa anche alla possibilità di prevedere - sempre con Dpcm - «riguardo all’intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 […], anche indipendentemente dalla classificazione in livelli di rischio e di scenario, specifiche misure» restrittive rientranti tra quelle previste dall’articolo 1, comma 2, dello stesso Dl n. 19/2020.

Qui la novità legislativa risiede nell’aver positivizzato - sia pure in forma indiretta (cioè per superarli)- gli “scenari di rischio” che, finora, costituivano il presupposto giuridico-amministrativo (gravido di conseguenze: in punto di libertà di circolazione, di iniziativa economica e quant’altro) intrapreso (solo) per via amministrativa (sia pure entro la consueta “cornice” del Dl n. 19/2020) per differenziare la strategia di contenimento. Era stato infatti l’ormai lontano Dpcm del 3 novembre a coniare il (contestato) subprocedimento amministrativo che culmina con il varo - periodico - di decreti ministeriali (salute) di individuazione delle aree di rischio, con conseguente “colorazione” (o “decolorazione”) delle regioni - gialle, arancioni e rosse - a seconda dell’andamento del contagio e scissa dal Dpcm stesso, sulla base di parametri automatici, peraltro assai contestati dai presidenti di regione: vedi NT plus diritto quotidiano del 4 novembre 2020 ).

In questo contesto - inedito solo per maggior durata e “puntellato” con un nuovo atto-fonte avente valore di legge primaria (Dl n. 158/2020) - si stagliano le nuove misure restrittive: tipologicamente sono sempre le stesse, come pure sono le stesse le abbinate sanzioni, amministrative o financo penali, per effetto della correlata prassi autocertificatoria che da mesi ormai, tra un’ondata e l’altra, regola i nostri spostamenti.

 

Mobilità, il “tramonto” della tripartizione in zone e sanzioni

La tripartizione dell’Italia in tre zone perde gran parte del significato sul fronte degli spostamenti personali delle persone perché - come detto - anche nelle regioni cosiddette gialle -non incluse in alcuna delle aree di maggior rischio sanitario - valgono i divieti “basici” di mobilità interegionale (salvo giustificati motivi), presidiati penalmente ai sensi dell’articolo 483 del Cp in riferimento all’articolo 76 del Dpr n. 445/2000 (in caso di mendacio in atti sostitutivi di atto notorio v. Cassazione, sezione V penale, n. 3701/2018, Ced 275106; Id., n. 27702/2018, Ced 273478; sezione feriale, n. 43792/2018, Ced 273748; Id. n. 27739/2019).

Anche l’apparato amministrativo-sanzionatorio è quello di sempre: si tratta solo di declinare i nuovi precetti “natalizi” alle sanzioni amministrativegià a suo tempo individuate dall’articolo 4 del Dl 19/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2020, varato durante la “fase 1” dell’emergenza sanitaria e “riattualizzato” da ultimo col Dl n. 125/2020, convertito in legge n.  L’entità della pena pecuniaria è sempre da 400 a 3.000 euro, abbattibile a 280 euro in caso di pagamento entro i cinque giorni ed elevabile a 560 euro in caso di recidiva.

Quanto alle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni, di competenza del Prefetto del luogo di commissione della violazione.

 Le consuete raccomandazioni presidenziali

Alle misure restrittive - amministrativamente o penalmente sanzionate - anche l’odierno Dpcm affianca le ormai consuete “forti” raccomandazioni presidenziali, prive di portata cogente ma dal valore “paternalistico” ed auto-responsabilizzante:

-      quella di indossare le mascherine anche all’interno delle abitazioni private; quella di effettuare le riunioni private (ad esempio condominiali) con modalità a distanza;

-      quella di limitare gli spostamenti negli orari non coperti dal coprifuoco notturno (che resta confermato dalle 22 alle 5 del giorno successivo, a parte le festività) per i quali comunque, trattandosi per l’appunto di mera esortazione, non occorre l’autocertificazione per muoversi (a meno che non interferiscano ordinanze regionali maggiormente restrittive).

 Ed ancora, la forte raccomandazione - che, con le festività natalizie assume un significato più stringente - di non ricevere nelle abitazioni private persone diverse dai conviventi.

 Limitazioni agli spostamenti da e per l’estero

Per quanto riguarda la nuova disciplina amministrativa sugli spostamenti da e per l’estero come ridisegnata all’articolo 6 dell’odierno Dpcm (anche per evitare settimane bianche verso i Paesi confinanti che stanno tenendo le piste aperte), essa, estendendo gradualmente (a partire dal 9 e poi dal 10 dicembre) l’elenco dei Paesi oggetto di limitazioni, estende i connessi obblighi dichiarativi (mediante autocertificazione, quindi con comminatoria di sanzione penale in caso di mendacio) e obbligo di isolamento fiduciario in caso di insorgenza dei sintomi da Covid-19.

È prevista altresì la misura della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario per 14 giorni anche se si è asintomatici con gli ulteriori obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso in Italia nei quattordici giorni antecedenti da determinati paesi esteri (quelli compresi nell’elenco D dell’allegato 20 del Dpcm, tra cui Australia, Giappone, Nuova Zelanda, Corea, Singapore, Ruanda, Tailandia, Uruguay; quelli compresi nell’elenco E dello stesso allegato che, però, è “residuale” perché richiama tutti quelli Ue o extra-Ue che non sono espressamente indicati in altro elenco).

La violazione di questa misura precauzionale, siccome indirizzata a soggetti non infetti (a differenza della quarantena dei positivi la cui violazione integra il reato di cui all’articolo 260 del Testo unico sanitario) dà luogo all’illecito amministrativo previsto dall’articolo 4, comma 1, del Dl n. 19/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2020, e richiamato dall’articolo 2, comma 1, del Dl n. 33/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 74/2020.

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