Droga: l’applicabilità della circostanza attenuante del contributo causale di minima importanza
Stupefacenti - Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Custodia di stupefacenti – Esclusione.
La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione laddove l'apporto del correo risulti così lieve da apparire, nell'ambito della relazione di causalità, quasi trascurabile e del tutto marginale; il relativo giudizio non può limitarsi a una mera comparazione tra le condotte dei vari soggetti concorrenti, dovendosi invece accertare il grado di efficienza causale dei singoli comportamenti rispetto alla produzione dell'evento, onde verificare se detta efficienza causale sia minima, cioè tale da poter essere avulsa dalla seriazione causale senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato complessivo dell'azione criminosa.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 20 agosto 2015 n. 34985
Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Accompagnamento di un coimputato per rifornimento e cessione di stupefacenti - Applicabilità della circostanza di cui all'art. 114 cod. pen. - Esclusione.
La circostanza attenuante del contributo concorsuale di minima importanza trova applicazione quando l'apporto del correo risulti obiettivamente così lieve da apparire, nell'ambito della relazione causale, quasi trascurabile e del tutto marginale, sicché essa non può qualificare il contributo costituito dall'accompagnamento di un coimputato per i rifornimenti e le cessioni di stupefacente nel luogo di acquisto e nel portare il denaro necessario per l'acquisto delle partite di droga.
•Corte di cassazione, sezione I, sentenza 21 luglio 2011 n. 29168
Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato - Acquisto o codetenzione di stupefacenti - Applicabilità al correo che non abbia ricevuto o custodito lo stupefacente - Esclusione.
La circostanza attenuante della partecipazione di minima importanza non può essere riconosciuta al correo che, imputato di acquisto o di codetenzione di sostanza stupefacente, sia stato presente alla cessione e abbia fornito il proprio contributo come staffetta, seppure non abbia ricevuto o materialmente custodito la sostanza.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 18 marzo 2010 n. 10642
Concorso di persone nel reato - Circostanze attenuanti - Partecipazione di minima importanza al reato -Preparazione della droga - Riconoscimento dell'attenuante - Esclusione.
In tema di concorso di persone nel reato, la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma primo, cod. pen. è configurabile solo quando l'opera del concorrente sia stata non solo minore rispetto a quella dei correi, ma abbia avuto minima importanza nella preparazione ed esecuzione del reato.
•Corte di cassazione, sezione IV, sentenza 29 marzo 2007 n. 12811