Penale

È furto sottrarre dall'ascensore condominiale l'energia elettrica destinata ai consumi del proprio appartamento

Scatta invece l'appropriazione indebita se l'illecito viene realizzato attraverso l'impiego non consentito degli apparecchi comuni

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di Paola Rossi

Il condomino che alimenta i consumi del proprio appartamento con l'energia elettrica sottratta dall'alimentatore dell'ascensore commette furto e non appropriazione indebita. Infatti, spiega la sentenza n. 117/2022 della Cassazione, che se il comproprietario destina il bene comune all'uso privato questo non si considera nella sua disponibilità.

Il bene comune
L'energia elettrica erogata al condominio è destinata al funzionamento degli apparecchi di uso comune e solo all'interno di tale perimetro il singolo condomino può commettere l'appropriazione indebita: se l'utilizzo travalica le finalità per cui è consentito. Il reato di appropriazione indebita presuppone il potere dispositivo sul bene e sanziona l'uso non consentito dello stesso bene di cui si ha la disponibilità.

L'assenza di potere dispositivo
Al contrario l'allaccio posto a valle del contatore condominiale comporta la sottrazione della risorsa energetica alla compagine condominiale che se ne vede accollare il costo. E non per l'utilizzo scorretto degli impianti comuni, bensì per la destinazione a fini esclusivamente privati del bene.

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