Civile

È legge il Ddl che limita la responsabilità dei componenti dei collegi sindacali

De Nuccio (Consiglio nazionale commercialisti): “Raggiunto un traguardo storico per la professione”

di Francesco Machina Grifeo

Il Senato approva all’unanimità, con 146 sì, il disegno di legge che punta a sostituire la responsabilità che grava sui membri dei collegi sindacali delle società per azioni, attualmente prevista dall’ordinamento, con un sistema di responsabilità limitata, basato sul compenso annuo percepito. Il provvedimento, che era già stato approvato dalla Camera lo scorso 29 maggio, diventa così definitivo.

Esultano i commercialisti. “Oggi è una giornata molto importante: viene raggiunto un traguardo storico per la professione”, perché “finalmente diventa legge dello Stato la perimetrazione della responsabilità dei componenti del collegio sindacale. Nel corso degli anni il timore derivante da responsabilità illimitate aveva allontanato molti professionisti dallo svolgimento di questa insostituibile funzione”, ma “questa perimetrazione farà riavvicinare al collegio sindacale tanti professionisti di qualità, rafforzandone, quindi, la sua funzione a tutela della tenuta del sistema economico nazionale”, così il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio.

La norma cambia l’articolo 2407 del codice civile, relativa alla limitazione della responsabilità patrimoniale dei componenti del collegio sindacale. In particolare, riscrive il secondo comma al fine di introdurre un sistema di limitazione di responsabilità dei sindaci a fronte dell’attuale sistema basato sulla responsabilità solidale dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

L’articolo del Cc con le modifiche

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in violazione dei propri doveri sono responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi, ne circoscrive tuttavia l’entità a un multiplo del compenso annuo percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni:
- fino a 10.000 euro, 15 volte il compenso;
- da 10.000 a 50.000 euro, 12 volte il compenso;
- oltre 50.000 euro, 10 volte il compenso.

Viene poi aggiunto un quarto comma che inserisce un termine di prescrizione di 5 anni per esercitare l’azione di responsabilità verso i sindaci, decorrente dal momento del deposito della relazione dei sindaci, allegata al bilancio relativo all’esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell’art. 2429 c.c.

Per de Nuccio si è trattato di un “percorso faticoso nel corso del quale siamo stati impegnati prima a spiegare le ragioni che ci spingevano a chiedere una più equa perimetrazione delle responsabilità dei sindaci e poi a difendere la norma da tentativi di depotenziarla arrivati a volte, incredibilmente, anche da alcune voci isolate della nostra stessa categoria. Tentativi andati a vuoto, come era giusto che fosse per il bene dei nostri 120.000 colleghi”.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©