Rassegne di Giurisprudenza

E' legittima la clausola contrattuale che obbliga il conduttore a pagare imposte e tasse del bene locato

a cura della Redazione Diritto

Contratti - Locazione per scopi diversi da quello abitativo - Clausola contrattuale - Obbligo del conduttore di farsi carico di imposte e tasse dei beni locati - Validità - Condizioni
La clausola di un contratto di locazione per scopi diversi da quello abitativo che attribuisca al conduttore l'obbligo del pagamento di imposte, tasse ed oneri relativo al bene locato, non è affetta da nullità per contrasto con l'art. 53 Cost. qualora sia stata prevista dalle parti come componente integrante la misura del canone di locazione dovuto dal conduttore e non implichi che il tributo debba essere pagato da un soggetto diverso dal contribuente, trattandosi di una pattuizione da ritenersi consentita in assenza di una specifica diversa disposizione di legge.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 20 settembre 2022, n. 27474

Locazione - Uso diverso da quello abitativo - Clausola - Tasse ed imposte accollate al conduttore - Ammissibilità
È valida la clausola di un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione che attribuisca al conduttore l'assunzione di ogni tassa, imposta ed onere relativo al bene locato ed al contratto, con conseguente rimborso in favore del locatore.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza dell'8 marzo 2019, n. 6882

Mutuo - Mutuatario - Interessi - In genere - Clausola obbligante il mutuatario a rimborsare al mutuante le imposte afferenti gli interessi convenuti
La clausola inserita in un contratto di mutuo la quale faccia obbligo al mutuatario di rimborsare al mutuante l`imposta sul reddito relativa agli interessi non è affetta con nullità, in quanto non implica la corresponsione dell`imposta sul reddito al fisco da parte di un soggetto diverso dal suo percettore, obbligatosi a pagarla in sua vece e conto, ma configura una mera traslazione convenzionale del carico di imposta, da ritenersi in via generale consentita, in mancanza di una specifica diversa disposizione di legge, e i esaurisce in un incremento dei proventi del mutuante in misura pari alla somma che deve versare all`erario, senza alcun esonero ne` da quest`ultimo versamento ne` dall`obbligo di dichiarare alla amministrazione finanziaria il maggior reddito conseguente al rimborso di tale versamento e di pagare le ulteriori imposte dovute sullo stesso maggior reddito.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezione 3, Sentenza del 3 giugno 1991, n.6232

Tributi erariali diretti (posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Ritenute alla fonte - Redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati - Patti che escludono o trasferiscono in altri soggetti l'onere fiscale
Le ritenute fiscali, che il datore di lavoro deve operare sulla retribuzione corrisposta al dipendente, secondo la previsione dell'art. 23 del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, costituiscono lo strumento attraverso il quale il cittadino assolve i propri doveri di contribuente, in ottemperanza di norme impositive inderogabili, e come tali implicanti la nullità di patti che escludono o trasferiscano su altri il relativo onere. Pertanto, con riguardo al personale cosiddetto a statuto locale, e quindi soggetto ad IRPEF, del comando militare in Sigonella degli Stati uniti d'America, il comportamento del datore di lavoro, consistente nell'effettuare dette ritenute sulle retribuzioni prima erroneamente corrisposte al lordo, non comporta la riduzione delle retribuzioni stesse, bensì configura l'esecuzione di un tassativo obbligo di legge, il quale non può trovare deroga ne` in convenzioni attinenti al trattamento economico del lavoratore, ne` in patti rivolti ad eludere il suddetto debito fiscale, e, di conseguenza, non giustifica una pretesa del dipendente di maggiorazione delle proprie competenze per l'ammontare delle ritenute medesime.
• Corte di Cassazione, Civile, Sezioni Unite, Sentenza del 23 aprile 1987, n. 3935