Civile

È legittima la sentenza con motivazione "scritta a mano" ma deve essere obiettivamente comprensibile

Per la Suprema corte il vizio in parola non è mai configurabile quando il documento motivazione si presti,comunque, a essere vagliato in maniera tale che non sorgano dubbi sul dato letterale

di Pietro Alessio Palumbo

La motivazione della sentenza deve essere considerata assente non solo quando sia stata assolutamente omessa dal giudice o quando il testo di essa, scritto a mano, sia assolutamente indecifrabile, ma anche quando la sua scarsa leggibilità renda necessario un vero e proprio “processo interpretativo” del testo, dall’esito evidentemente incerto. Un processo tanto articolato da prestarsi a sviste o anche a manipolazioni delle parti che possono, in tal modo, attribuire alla sentenza contenuti differenti; dovendo, invece, il documento motivazione essere univocamente apprezzabile da tutti i suoi fruitori. E ciò per garantire che la sua lettura non spinga chi legge a uscire dall’analisi delle argomentazioni giuridiche per inoltrarsi in una vera e propria “traduzione” del dato grafico. Tuttavia secondo la Corte di cassazione (ordinanza n. 27361/2021) non è configurabile nullità della sentenza nell'ipotesi di mera difficoltà di comprensione e lettura del testo stilato in forma autografa dall'estensore; atteso che in tal caso la sentenza non può ritenersi priva di uno dei requisiti di validità indispensabili per il raggiungimento del proprio scopo. In altre parole il vizio in parola non è mai configurabile quando il documento motivazione si presti, comunque, a essere vagliato in maniera tale che non sorgano dubbi sul dato letterale; dando piena contezza delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione del giudice. Su queste basi la Corte ha precisato che il testo della sentenza è da considerarsi oggettivamente comprensibile anche quando ciò sia frutto dell'esercizio di una “lettura attenta”. Attenzione che, peraltro, deve in ogni caso caratterizzare la lettura e comprensione di uno strumento tecnico quale è appunto una sentenza o altro provvedimento giurisdizionale.

Le altre valutazioni della Suprema corte sulla comprensione della decisione

Tutto ciò è ancora più evidente quando come nel caso all’esame della Corte, la parte ricorrente, invero, abbia dimostrato di aver pienamente compreso il significato della motivazione della sentenza, avendo svolto in modo compiuto le proprie difese e censurato in modo specifico e articolato i singoli percorsi motivazionali esposti dal giudice. Una comprensibilità del documento motivazione che a ben riflettere può essere ancor più agevolata quando sia presente la scritturazione a stampa del “fatto”.

In tali situazioni deve escludersi che si versi in un caso di “difficile leggibilità” tale da dar luogo ad una laboriosa opera di “interpretazione” del testo motivazionale con risultati imprecisi ovvero equivoci o comunque difformi da lettore a lettore. Casi in cui sostanzialmente ciascuno che si trovi ad esaminare il documento possa attribuirgli, a causa della scarsa decifrabilità della grafia dell'estensore, un testo diverso rispetto a quanto percepito dagli altri lettori. Ebbene solo in tali non generiche occasioni la “difficile leggibilità” diventa vera e propria “insufficienza grafica” facendo venire meno la funzione stessa della motivazione della decisione del giudice; configurandosi un autentico difetto o vizio della scrittura della motivazione che impedisce alle parti e ai terzi di leggerla, di apprezzarla e dunque di comprenderla nella sua oggettiva estensione letterale prima, nei suoi effettivi contenuti tecnici poi.

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