Civile

È possibile la coesistenza di dirigenti aziendali di diverso livello

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a cura della Redazione PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigenti - Pluralità - Ammissibilità - Condizione
Negli assetti organizzativi delle imprese, se di rilevanti dimensioni, possono coesistere dirigenti di diverso livello. La previsione di una pluralità di dirigenti - a diversi livelli, con graduazione di compiti - tra loro coordinati, è ammissibile in organizzazioni aziendali complesse, in riferimento a prassi aziendali ed alla concreta organizzazione degli uffici, purché sia fatta salva anche nel dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 novembre 2019 n. 31279

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Plurimi livelli dirigenziali - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
Nelle imprese di rilevanti di dimensioni possono coesistere dirigenti di diverso livello, con differente graduazione dei compiti loro assegnati, purché sia riconosciuta al dirigente di grado inferiore un'ampia autonomia decisionale in grado di incidere sugli obiettivi aziendali anche se circoscritta dal potere generale di massima del dirigente di livello superiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la qualifica dirigenziale, nel lavoro privato, in favore di ingegnere preposto a un'area organizzativa prevista da un piano aziendale che preponeva a ciascuna area un dirigente comunque subordinato al direttore operativo).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 29 febbraio 2016 n. 3981

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente - Accertamento - Criteri - Riferimento alla disciplina contrattuale collettiva - Necessità - Previsione di una pluralità di dirigenti - Rilevanza - Loro coordinamento con vincoli di gerarchia - Limiti - Censurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie.
Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dipendente, se l'appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento, non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse - riflettendo la volontà della parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore - assumono valore vincolante e decisivo, tenendo altresì conto che in organizzazioni aziendali complesse è ammissibile - anche in riferimento alla prassi aziendale ed alla concreta organizzazione degli uffici - la previsione di una pluralità di dirigenti (a diversi livelli, con graduazione di compiti) i quali sono tra loro coordinati da vincoli di gerarchia, che però facciano salva, anche nel dirigente di grado inferiore, una vasta autonomia decisionale circoscritta dal potere direttivo generale di massima del dirigente di livello superiore; e l'accertamento compiuto alla stregua dei contratti collettivi da parte del giudice di merito è censurabile in cassazione solo sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. (Nella specie la Corte Cass. ha confermato la sentenza del merito che aveva rigettato la domanda di un dipendente Rai, inquadrato come funzionario e incaricato di seguire il contenzioso insieme ad altri avvocati, volta al riconoscimento della qualifica dirigenziale di quarto livello, ai sensi dell'art. 1 del CCNL dei dirigenti di aziende industriali).
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 26 aprile 2005 n. 8650

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Diritto alla qualifica - Contratto collettivo - Previsione di una pluralità di livelli in assenza di declaratorie generali e dei relativi profili esemplificativi - Diritto del dipendente alla qualifica superiore in relazione alla supposta pari rilevanza delle proprie mansioni rispetto a quelle di altri dipendenti - Insussistenza.
In mancanza di una specifica tipizzazione convenzionale delle figure professionali dei lavoratori e di una individuazione delle concrete mansioni che definiscono i livelli, pur nella differenziazione di questi all'interno della categoria di appartenenza, il dipendente che riceve un inquadramento nel rispetto di una delle categorie previste dall'art. 2095 cod. civ., non può rivendicare una posizione professionale più elevata di quella posseduta, sul presupposto di una pari rilevanza di mansioni e di eguali responsabilità con altri dipendenti che detta più elevata posizione hanno già acquisita, ben potendo in tali casi il datore di lavoro, soprattutto quando esso non persegue, in via unica o principale, fini di lucro(come nel caso delle imprese di tendenza, le associazioni di beneficenza, i sindacati o i partiti politici), predeterminare - in presenza di un'organizzazione complessa - sulla base di proprie autonome valutazioni gli uffici e i servizi di maggiore rilevanza al fine del perseguimento degli scopi prefissi ed introdurre così nell'ambito della categoria, e segnatamente (come nella specie) di quella dirigenziale diversi livelli con il riconoscimento di quelli più elevati ai preposti ai settori considerati di maggiore importanza e incidenza nell'assetto organizzativo datoriale.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 27 giugno 1998 n. 6393

Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Qualifiche - Dirigente
Con riguardo alla qualifica di dirigente, pur essendo possibile, nell`ambito della stessa azienda, una pluralità di dirigenti, di diverso livello, tra loro legati da vincolo di gerarchia, deve però trattarsi di una dipendenza molto attenuata, in quanto caratterizzata da ampia autonomia nelle scelte decisionali del dirigente subordinato per la realizzazione degli obiettivi della impresa, sicché` il vincolo gerarchico si traduce in un`attività di controllo o di coordinamento di direttive relative ad una sfera generalmente più limitata, facente capo al dirigente sovraordinato quale costituente tramite diretto della volontà dell'imprenditore.
• Corte di Cassazione, sezione Lavoro, sentenza 27 novembre 1987 n. 8842

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