È sempre sanabile la notifica dell’appello al difensore revocato
È nulla e non inesistente, e pertanto può essere rinnovata, la notifica dell’appello al precedente difensore revocato e non a quello nuovo nominato già nel primo grado di giudizio.
A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 5133 depositata ieri, che rivede il precedente orientamento espresso di recente in un caso analogo.
L’ordinanza trae origine dal ricorso per cassazione di una società che lamentava di aver avuto conoscenza tardiva del giudizio di appello intrapreso dall’agenzia delle Entrate contro una sentenza di primo grado a lei favorevole.
In particolare, eccepiva che la notifica dell’atto di appello fosse avvenuta presso il precedente difensore revocato e non presso quello nominato in sostituzione già nel primo grado di giudizio. Di conseguenza, la Ctr avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello per inesistenza della notifica.
Va evidenziato che, in caso di notifica inesistente, si configura l’inammissibilità dell’impugnazione mentre, ove sia considerata nulla, si procede alla sua rinnovazione.
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ma ha ritenuto la notifica in questione nulla e non inesistente. I giudici di legittimità, infatti, pur dando atto di una recente pronuncia della stessa sezione (ordinanza 529/2017), secondo cui in un caso analogo era stata affermata l’inesistenza della notifica, ha ritenuto di aderire alla tesi della nullità.
Secondo i giudici, l’inesistenza è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi di attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione. Ogni altro caso di difformità dal modello legale ricade, invece, nella categoria della nullità.
Il luogo in cui la notifica del ricorso viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi dell’atto, con la conseguenza che i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di ogni collegamento col destinatario, come avvenuto in questo caso, ricadono sempre nell’ambito della nullità sanabile o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata, o in conseguenza della rinnovazione della notificazione.
Corte di cassazione – Sentenza 5133/2018