Penale

È violazione di domicilio restare nella casa di chi vuole cessare la coabitazione

L’assegnazione della casa popolare all’ospitante e il rifiuto amministrativo di inserire nel suo nucleo familiare gli ospitati toglie a questi ultimi lo ius excludendi e giustifica l’ordine di allontanamento

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di Paola Rossi

Chi venga accolto a fini di “convivenza familiare” dal possessore legittimo di un alloggio rischia di commettere il reato di violazione di domicilio (previsto dall’articolo 614 del Codice penale) se all’invito a lasciare la casa non si adegua, continuando a permanervi. Infatti, se è vero che lo ius prohibendi compete a ogni componente il nucleo familiare è anche vero che il diritto di escludere alcuno dalla casa familiare è pienamente esercitabile solo da chi vi abbia titolo a occupare l’alloggio. A fronte di tale permanenza illegittima può essere disposto l’ordine di allontanamento da quella che va comunque assimilata a casa familiare.

Il ricorso respinto dalla Cassazione penale con la sentenza n. 29742/2024 chiedeva in particolare l’annullamento dell’ordine di allontanamento - dalla casa di edilizia pubblica assegnata a un terzo - dei due ricorrenti. Essi contestavano contemporanemente anche l’imputazione per violazione di domiclio in quanto ospitati dal titolare dell’appartamento in cambio di assistenza allo svolgimento della sua vita.

La vicenda
Nel caso specifico vi era stato un accordo a condividere la casa popolare tra l’assegnatario e i due ricorrenti, a fini di assistenza e di compartecipazione alle spese di gestione. Ma mutata poi la volontà dell’assegnatario di proseguire la convivenza i ricorrenti erano divenuti sprovvisti di qualsiasi titolo a proseguire la coabitazione. In effetti, essi avevano chiesto l’inserimento nel nucleo familiare - di chi li aveva invitati a condividere l’abitazione popolare - all’azienda regionale per l’edilizia abitativa, che lo aveva però negato. Da ciò l’inesistenza di un titolo in capo ai ricorrenti, i quali come extrema ratio difensiva avevano cercato di far passare il rapporto con la parte offesa come di sublocazione, il che avrebbe affermato un pari diritto delle parti sul domicilio costituito dalla casa popolare e nella quale essi avevano anche posto la loro residenza.

La conferma della misura cautelare
L’ordine di allontanamento dalla casa familiare è misura cautelare che può essere applicata anche a chi venga accolto dal titolare del domicilio ai fini di una coabitazione di reciproca assistenza. In quanto il concetto di “familiare” rispetto alla casa va esteso anche a chi lecitamente la condivida come partecipante al nucleo. E siccome la norma dell’articolo 282 bis del Codice di procedura penale che prevede l’allontanamento tutela la famiglia da situazioni pregiudizievoli recate da un suo componente tale misura cautelare personale coercitiva ben si può applicare al “coabitante”.

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