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EAA: quali sono i nuovi requisiti per l’accessibilità digitale? Facciamo il punto

Dal 28 giugno 2025 prodotti e servizi digitali dovranno avere specifici requisiti per essere accessibili a tutti

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di Rachele Finocchito*

È ormai trascorso un ventennio dall’emanazione della L. n. 4/2004 (c.d. “Legge Stanca”) che, in Italia, ha segnato l’inizio di un percorso normativo volto a favorire l’accesso agli strumenti informatici da parte delle persone con disabilità.

La Legge Stanca è stata modificata dapprima dal D. Lgs. n. 106/2018, che ha attuato la Direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici e, successivamente, dal D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, che ne ha esteso l’ambito di applicazione anche ai soggetti privati.

In tempi più recenti, il D. Lgs. n. 82/2022 (“Decreto”) ha recepito la Direttiva (UE) 2019/882, meglio nota come “European Accessibility Act” (“EAA”), che si inserisce nel quadro delle azioni dell’Unione europea finalizzate a rendere la società maggiormente inclusiva.

Ambito di applicazione

Fermi gli obblighi di accessibilità già previsti per gli erogatori privati individuati all’Art. 3, co. 1-bis della Legge Stanca, a partire dal 28 giugno 2025, salve talune deroghe di cui si dirà nel seguito, tutti gli operatori economici – fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori e fornitori di servizi – dovranno garantire la conformità ai requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi digitali.

In particolare, la normativa interessa i seguenti prodotti:

  • (i) sistemi hardware informatici generici per consumatori (ad esempio, pc, notebook, smartphone, tablet) e i loro sistemi operativi,
  • (ii) terminali self-service di pagamento e terminali destinati alla fornitura dei servizi disciplinati dal Decreto (sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti, terminali per il check-in),
  • (iii) apparecchiature terminali con capacità informatiche interattive per consumatori utilizzate per i servizi di comunicazione elettronica e
  • (iv) quelle utilizzate per accedere a servizi di media audiovisivi,
  • (v) lettori di libri elettronici (e-reader).

Quanto ai servizi, rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina:

  • (i) servizi di comunicazione elettronica, comprese le comunicazioni di emergenza effettuate verso il numero unico di emergenza europeo 112, ma esclusi i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina,
  • (ii) servizi che forniscono accesso a servizi di media audiovisivi,
  • (iii) servizi relativi al trasporto passeggeri aerei, con autobus, ferroviari e per vie navigabili, ivi compresi i servizi di trasporto urbani, extraurbani e regionali (siti web, servizi per dispositivi mobili, comprese le applicazioni mobili, biglietti elettronici e servizi di biglietteria elettronica, fornitura di informazioni relative a servizi di trasporto, comprese le informazioni di viaggio in tempo reale, terminali self-service interattivi situati nel territorio dell’Unione),
  • (iv) servizi bancari per consumatori,
  • (v) libri elettronici (e-book) e software dedicati,
  • (vi) servizi di commercio elettronico.

Restano fuori dal perimetro di applicazione i contenuti di siti web e le app mobili enumerati all’ Art. 1, co. 5, del Decreto : a mero titolo esemplificativo, carte e servizi di cartografia online, qualora per le carte destinate alla navigazione le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile, o ancora, archivi contenenti dati non aggiornati o rielaborati successivamente al 28 giugno 2025.

Requisiti di accessibilità

Ai fini dell’immissione sul mercato europeo, sarà dunque necessario che i prodotti e servizi sopra elencati possiedano i requisiti di accessibilità dettagliati nell’Allegato I ed esemplificati nell’Allegato II del Decreto.

In linea generale, si tratta di molteplici requisiti afferenti alla progettazione e realizzazione dei prodotti, all’imballaggio e alle istruzioni per l’installazione, la manutenzione, lo stoccaggio e lo smaltimento degli stessi, alla fornitura di informazioni e istruzioni sull’uso . Queste ultime, tra le altre, devono essere disponibili attraverso più di un canale sensoriale, essere presentate in caratteri di dimensioni e forme idonee, utilizzando un contrasto sufficiente nonché una spaziatura regolabile tra lettere, righe e paragrafi, essere accompagnate da una presentazione alternativa di eventuale contenuto non testuale.

Parimenti, anche la fornitura dei servizi deve essere realizzata includendo funzioni, prassi, strategie e procedure mirate a rispondere alle esigenze delle persone con disabilità, e a garantire l’interoperabilità con le tecnologie assistive, allo scopo di ottimizzarne l’uso prevedibile da parte di persone con disabilità. Ciò può avvenire, ad esempio, fornendo file elettronici leggibili da un computer mediante software di lettura dello schermo, affinché i soggetti non vedenti possano utilizzare le informazioni, consentendo la stampa in Braille, utilizzando le stesse parole in modo coerente o secondo una struttura chiara e logica, cosicché possano essere comprese meglio da persone con disabilità intellettuali, contemplando l’inserimento di sottotitoli nel caso in cui siano fornite istruzioni video.

Le microimprese che forniscono servizi, vale a dire le imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro, sono esentate dall’osservanza dei requisiti di accessibilità.

Come precedentemente accennato, gli obblighi di accessibilità si applicheranno dal 28 giugno 2025, con alcune eccezioni.

La normativa, infatti, prevede un periodo di transizione che terminerà il 28 giugno 2030, durante il quale i fornitori potranno continuare a prestare i propri servizi utilizzando i prodotti immessi legittimamente sul mercato prima del 28 giugno 2025.

I contratti di servizi conclusi prima del 28 giugno 2025, invece, saranno considerati pienamente validi ed efficaci fino alla loro scadenza, ma non oltre cinque anni da tale data.

Quanto ai terminali self-service, utilizzati in modo legittimo dai fornitori di servizi per la fornitura di servizi prima del 28 giugno 2025, essi potranno continuare a essere utilizzati per la fornitura di servizi analoghi fino alla fine della loro vita economica utile, ma per non più di venti anni dalla loro messa in funzione.

Soggetti destinatari degli obblighi di accessibilità

I nuovi obblighi in materia di accessibilità interessano gli operatori economici ad ogni livello della catena di fornitura e riguardano, fra gli altri, la documentazione tecnica di conformità, le informazioni e le istruzioni da fornire agli utenti, la verifica di conformità, la comunicazione alle autorità in caso di eventuale difformità, la tenuta di un registro dei prodotti non conformi.

In estrema sintesi:

  • i fabbricanti sono tenuti a garantire che i propri prodotti siano progettati e fabbricati in conformità ai requisiti di accessibilità, così come la documentazione tecnica;
  • gli importatori hanno l’obbligo di immettere sul mercato solo prodotti conformi ai requisiti di accessibilità, assicurandone altresì l’osservanza da parte dei fabbricanti;
  • i distributori devono, tra le altre, verificare che i prodotti rechino la marcatura CE, che siano accompagnati dalla documentazione richiesta e da istruzioni ed informazioni sulla sicurezza in lingua italiana o inglese, nonché che il fabbricante e l’importatore si siano conformati ai rispettivi requisiti di accessibilità;
  • i fornitori di servizi sono obbligati a progettare/fornire i servizi e predisporre le relative informazioni in conformità ai requisiti di accessibilità. Tali informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico in forma scritta e orale, con modalità idonee a renderle accessibili alle persone con disabilità.

La normativa, tuttavia, prevede una deroga espressa in relazione ai casi in cui la conformità ai requisiti di accessibilità richieda una modifica molto significativa di un prodotto e/o di un servizio tale da comportare la modifica sostanziale della sua stessa natura, ovvero imponga un onere sproporzionato in capo agli operatori economici interessati.

Non conformità e sanzioni

Le autorità preposte alla vigilanza del mercato dei prodotti e di quello dei servizi saranno, rispettivamente, il Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy) e l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) (“Autorità di Vigilanza”).

Se l’Autorità di Vigilanza competente dovesse riscontrare una mancata conformità ai requisiti di accessibilità nello svolgimento della propria attività di sorveglianza, richiederà all’operatore economico interessato di adottare le misure correttive necessarie entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura della difformità. In caso di inottemperanza, potrà assegnare un termine supplementare ed attuare le misure che reputerà più opportune per procedere al ritiro del prodotto dal mercato, ovvero all’oscuramento del servizio e, ove necessario, al ritiro dell’applicazione mobile.

In aggiunta, salvo che il fatto costituisca reato e ferme le eccezioni espressamente contemplate, saranno irrogate sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 a 40.000 euro, che per gli erogatori privati individuati all’Art. 3, co. 1-bis della Legge Stanca potranno arrivare fino al 5% del fatturato.

Punti di forza e criticità

Il F orum Italiano sulla Disabilità (“FID”) ha sintetizzato i principali punti di forza e le criticità dello EAA, così come individuati dal Forum Europeo sulla Disabilità (“EDF”).

In particolare, costituiscono punti di forza della nuova disciplina:

  • (i) l’obbligo di conformarsi ai requisiti di accessibilità nell’ambito degli appalti pubblici per i prodotti e i servizi inclusi nello EAA;
  • (ii) l’obbligo per gli operatori economici di mettere in atto misure correttive immediate o di ritirare il prodotto dal mercato, se esso non soddisfi i requisiti di accessibilità richiesti;
  • (iii) l’obbligo per tutti gli Stati membri di adottare senza ritardo le opportune misure restrittive, nella circostanza in cui uno Stato membro ritiri dal mercato un prodotto non accessibile; (
  • iv) la preminenza del ruolo delle Autorità di Vigilanza.

Fra le criticità ravvisate, invece, vi sono:

  • (i) l’ambito limitato dei prodotti e dei servizi, dal momento che sono stati esclusi dal perimetro di operatività dello EAA i servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, gli alloggi e gli elettrodomestici; 
  • (ii) le esenzioni previste anche in relazione ad alcuni prodotti e servizi coperti dallo EAA (ad esempio, nel caso in cui il servizio sia collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale, o sia fornito da una piccola impresa);
  • (iii) le ulteriori esenzioni basate su una «modifica sostanziale» del prodotto o del servizio o su un «onere sproporzionato» per l’operatore economico.

Conclusioni

Ad ogni modo, è possibile affermare che lo EAA mira a rendere l’accessibilità una priorità non solo per il settore pubblico ma anche per quello privato.

Un ambiente online in cui i prodotti e i servizi sono più accessibili, infatti, favorisce l’indipendenza e l’autosufficienza delle persone con disabilità, rendendo la società maggiormente inclusiva.

Per garantire da un lato il perseguimento di tale obiettivo e, dall’altro, una concorrenza leale nel mercato dell’Unione, è dunque necessario che ciascun operatore economico sia responsabile della conformità dei prodotti e dei servizi in relazione al ruolo che riveste nella catena di fornitura.

E, a partire da questo momento, i soggetti interessati dalla normativa in oggetto avranno un anno di tempo per conformarsi alle nuove disposizioni.

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*A cura di Rachele Finocchito, Avvocato, Associate Rödl & Partner