Civile

Effetti del giudizio di rinvio sull'accoglimento dell'opposizione a ingiunzione

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di Mario Finocchiaro

Cassata con rinvio la sentenza di merito, di accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso di mancata riassunzione del processo nel termine prescritto non trova applicazione l'articolo 653 del Cpc (secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva), bensì il disposto dell'articolo 393 del Cpc (in forza del quale alla omessa riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del provvedimento monitorio). Deriva da quanto precede, pertanto, che qualora - dopo la mancata riassunzione del giudizio di rinvio - il Tribunale abbia, erroneamente, apposto la dichiarazione di esecutività del decreto, tale provvedimento deve essere impugnato mediante opposizione alla esecuzione, piuttosto che con la revocazione ex articolo 395, n. 5, del codice di procedura civile, di cui non ricorrono i presupposti, essendo il decreto ingiuntivo antecedente alla sentenza passata in giudicato. Si tratta di una questione nuova, affrontata dalla Cassazione con la ordinanza 23 aprile 2020 n. 8114, sulla quale non risultano precedenti esattamente in termini.

Sostanzialmente nella stessa ottica, sulla prima parte della massima, cfr. - richiamata in motivazione nella pronunzia in rassegna - nel senso che in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronunzia sul decreto sia seguita l'opposizione con il suo accoglimento (totale o parziale), e successivamente la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio, nel caso in cui il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto non trova applicazione il disposto dell'articolo 653 del Cpc, secondo cui a seguito dell'estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia munito acquista efficacia esecutiva, ma il disposto dell'articolo del 393 del Cpc, alla stregua del quale alla mancata riassunzione consegue l'estinzione dell'intero procedimento e, quindi, anche l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto.

Tuttavia, nel diverso caso in cui l'estinzione del giudizio di rinvio sia successiva a una pronuncia di cassazione di una decisione di rigetto, in primo grado o in appello, dell'opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto opposto, secondo quanto prevede il citato articolo 653, comma 1, del Cpc, che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato articolo 393, Cassazione, sezioni Unite, sentenza 22 febbraio 2010, n. 4071, in Corriere giuridico, 2010, p. 732 (con nota di Negri M., Estinzione del giudizio di opposizione in fase di rinvio e resurrezione del decreto ingiuntivo secundum eventum litis).

Diversamente, per la giurisprudenza anteriore, in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora alla pronuncia del decreto sia seguita opposizione, questa sia stata accolta, e la sentenza di merito sia stata a sua volta cassata con rinvio dalla Corte Cassazione, alla mancata riassunzione del giudizio in sede di rinvio consegue non già l'estinzione dell'intero procedimento, giusta il disposto dell'articolo 393 del Cpc, bensì la applicazione della specifica disciplina di cui al successivo articolo 653, a mente del quale in caso di estinzione del processo di opposizione il decreto che non ne sia già munito acquista efficacia esecutiva, che ripone la sua ragion d'essere nella natura di condanna con riserva del decreto d'ingiunzione, sicché all'estinzione del procedimento di rinvio per mancata riassunzione consegue l'efficacia esecutiva del decreto medesimo.

Né può verificarsi la prescrizione del diritto (ove dall'inizio del procedimento monitorio sia trascorso il tempo necessario per la prescrizione), mettendo nel nulla l'effetto sospensivo permanente previsto dall'articolo 2945 del Cc, atteso che per il disposto della norma citata (allo stesso modo di quanto statuito dall'articolo 338 del Cpc nel caso di estinzione del giudizio d'appello e passaggio in giudicato della sentenza impugnata) l'estinzione del processo consuma il diritto d'opposizione e non incide sul decreto opposto, Cassazione, sentenza 11 maggio 2005 n. 9876, in Giur. it., 2006, p. 1670 (con nota di Asprella C., L'inspiegabile resurrezione del decreto ingiuntivo a seguito di mancata riassunzione del giudizio di opposizione in sede di rinvio).

Sull'ultima parte della massima e, in particolare, per l'affermazione che il motivo di revocazione previsto dall'articolo 395, n. 5, del Cpc è configurabile quando, prima dell'emanazione (e non prima del passaggio in giudicato) della sentenza impugnata per revocazione, sia intervenuta un'altra sentenza che abbia deciso in senso contrario, con efficacia di giudicato, tra le stesse parti e sullo stesso punto oggetto della decisione adottata nella pronuncia successiva, sempreché quest'ultima non abbia pronunciato sull'eccezione di giudicato, Cassazione, sentenza 23 maggio 1984 n. 3158, in Notiziario giur. lavoro, 1984, p. 509, ove la precisazione che ai fini anzidetti, nelle controversie soggette al rito del lavoro, è necessario che il giudicato contrastante si sia formato prima della lettura in udienza del dispositivo della sentenza revocanda. In questo ultimo senso, altresì, Cassazione, sentenze 7 luglio 1965 n. 1412 e 6 marzo 1970 n. 545, in Foro it., 1970, I, c. 2503 (secondo cui perché possa esperirsi il rimedio della revocazione (sentenza contraria), basta che il giudicato nascente da una sentenza precedente si formi prima della data di pubblicazione della nuova sentenza e non occorre, invece, che preesista al momento della deliberazione).

Cassazione – Sezione III civile – Ordinanza 23 aprile 2020 n. 8114

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