Elusione, applicato ai vecchi avvisi il nuovo articolo 20
L’ufficio non può riqualificare un atto ai fini dell’imposta di registro sulla base del contenuto economico desumibile da elementi estranei al contenuto dell’atto stesso e degli altri ad esso collegati: tale possibilità non è prevista nemmeno per il passato, stante la nuova norma che ha sancito l’effetto retroattivo delle modifiche apportate in materia nel 2017. A fornire questo principio è la Ctp di Milano nella sentenza 507/22/2019 (presidente Tucci, relatore Dolci) depositata il 6 febbraio, la quale è una delle prime pronunce sul punto alla luce dei chiarimenti sulla relativa disciplina contenuti nell’ultima legge di Bilancio.
La questione
La vicenda trae origine da due distinte operazioni avvenute nel 2016 con le quali una Srl cedeva a una società un complesso immobiliare e contestualmente ad altra impresa il ramo d’azienda costituito dall’hotel contenuto in detto immobile.
L’ufficio, anche in considerazione del fatto che tutti i soggetti coinvolti facevano parte del medesimo gruppo, riqualificava i due atti come unica operazione di cessione di ramo d’azienda con immobile, notificando alle tre società un avviso di liquidazione con il quale si chiedevano le relative maggiori imposte di registro ed ipocatastali.
L’atto impositivo veniva impugnato sostanzialmente eccependo la violazione dell’articolo 20 del Dpr 131/1986, atteso che l’ufficio non poteva effettuare la riqualificazione sulla quale si basava la pretesa erariale, come confermato anche dalla modifica di detta norma avvenuta nel 2017, che espressamente negava un tale potere all’amministrazione.
La sentenza
L’Agenzia si costituiva confermando la correttezza del proprio operato, supportata da diverse pronunce di legittimità. La Ctp ha accolto il ricorso annullando l’atto impugnato. I giudici precisano che l’originaria formulazione dell’articolo 20 Tur permetteva all’ufficio la valutazione complessiva di più atti negoziali, anche non contestuali, considerando preminente la causa reale rispetto a quella apparente, potendo riqualificare quindi l’intera operazione.
A seguito dell’intervento del legislatore con la legge di Bilancio 2018, il testo della disposizione veniva però sostanzialmente cambiato, limitando espressamente il potere di riqualificazione al singolo atto portato alla registrazione. Inoltre i negozi giuridici collegati e gli altri elementi extratestuali possono rilevare solo nell’ambito del sindacato attribuito all’ufficio dalla norma generale antiabuso (articolo 10-bis della legge 212/2000).
La Ctp dà atto che la Cassazione aveva stabilito che la nuova norma, introducendo dei limiti al potere di riqualificazione dei negozi giuridici da parte dell’amministrazione, non poteva avere effetto retroattivo e pertanto trovava applicazione solo dal 2018. Tale interpretazione è stata però superata grazie all’intervento del legislatore che con la legge di Bilancio 2019 ha chiarito che la norma del 2017 che aveva modificato l’articolo 20 costituiva interpretazione autentica di tale disposizione, eliminando pertanto qualsiasi dubbio sulla portata retroattiva.
Pertanto l’ufficio non poteva riqualificare l’operazione delle tre società, nonostante si trattasse di fatti del 2016, con atto impositivo notificato nel 2017.