Emergenza Covid-19, nuova stretta del Governo: mascherina sempre con sè - Tutte le misure del Dl 125/2020
L'esecutivo ha scelto la strada del "decreto-cornice" che prolunga di una settimana il Dpcm scaduto il 7 ottobre
Nuove misure anti-Covid. È in vigore dall'8 ottobre il decreto legge n. 125/2020 recante «misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739».
Abbandonata l'opzione del Dpcm "ponte" che, scaduto il precedente, "coprisse" il periodo fino al 15 ottobre (termine di scadenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 29 luglio scorso), l'esecutivo ha scelto la strada del "decreto-cornice" che prolunga di una settimana la validità delle misure contenute nell'ultimo Dpcm (scaduto il 7 ottobre) e ne anticipa alcune, in vista dell'emanazione del prossimo Dpcm.
La proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021
Dopo le comunicazioni al Parlamento del ministro della salute, Speranza, sulle misure di contenimento e l'approvazione della risoluzione di maggioranza da parte dell'Aula, con separata deliberazione il governo ha inoltre prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021.
La nuova delibera, ai sensi dell'articolo 7.1, lettera c), del Dlgs n. 1/2018 (Codice di protezione civile), è funzionale a fronteggiare, con appositi stanziamenti, situazioni emergenziali che, per intensità ed estensione, richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, anche extra ordinem.
La dichiarazione costituisce il presupposto giuridico per l'adozione - in deroga ad ogni disposizione di legge e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico - delle ordinanze emanate dal Capo del dipartimento della protezione civile per il coordinamento e l'attuazione degli interventi di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto (quali l'allestimento e la gestione delle strutture temporanee per l'assistenza delle persone positive, il noleggio delle navi per la sorveglianza sanitaria dei migranti, l'impiego dei volontari della protezione civile negli aeroporti e nei drive in allestiti per i test, il reclutamento straordinario di personale, l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi, e via dicendo).
Il decreto legge n. 125/2020
Il Dl n. 125/2020 - che si compone di sette articoli - riattualizza all'articolo 1 la "catena" normativa emergenziale che trae origine dal Dl n. 19/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 35/2020, varato in piena "fase 1".
In particolare, vengono prorogate al 31 gennaio 2021 le disposizioni-cornice introdotte dall'articolo 1 del citato decreto legge n. 19/2020, come convertito, che prevedono la possibilità per il governo di adottare - con appositi Dpcm - misure (amministrative) volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico.
In relazione all'andamento epidemiologico e secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, tali misure potranno essere stabilite per specifiche parti o per tutto il territorio nazionale e per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, comunque reiterabili e modificabili.
Da subito, il "catalogo" delle misure di contenimento prefigurate ex lege viene ora "aggiornato" con l'aggiunta dell'obbligo - in vigore dall'8 ottobre - di indossare le mascherine non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto (nuova lettera hh-bis aggiunta all'articolo 1, comma 2, del citato Dl n. 19/2020). Si fa eccezione a tali obblighi, sia in luogo chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono fatti salvi i protocolli e linee-guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali: ciò significa che nei luoghi di lavoro continuano ad applicarsi le vigenti regole di sicurezza.
Al contempo, sono fatte salve le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità. Inoltre, l'uso della mascherina non è obbligatorio durante lo svolgimento dell'attività sportiva.
Ultrattività ex lege del Dpcm del 7 settembre 2020
Nelle more dell'adozione del prossimo Dpcm e comunque fino al 15 ottobre 2020 (termine di proroga dello stato di emergenza deliberato in precedenza dal Consiglio dei ministri il 29 luglio scorso) l'articolo 5 del Dl n. 125/2020 proroga ope legis la vigenza dell'ultimo Dpcm del 7 settembre 2020 (in scadenza il 7 ottobre) che, in pratica, viene "incorporato" nell'odierno decreto-legge (che, per questo, funge da "decreto-ponte") e reso ultrattivo.
Il presidente del consiglio disporrà così di una settimana di tempo in più per valutare le nuove misure da adottare con separato atto amministrativo. Nel frattempo, valgono quelle già in vigore, con l'aggiunta del nuovo obbligo di legge di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
Solo poteri "restrittivi" per le regioni
Il Dl interviene anche sulla facoltà delle regioni di introdurre misure derogatorie rispetto a quelle previste a livello nazionale, nelle more dell'adozione dei Dpcm.
Mediante una modifica apportata all'articolo 1, comma 16, Dl n. 33/2020, convertito, con modificazioni, in legge n. 74/2020, si prevede che le regioni, nei limiti delle proprie competenze regionali, possano introdurre temporaneamente solo misure maggiormente restrittive, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai Dpcm, anche ampliative, introducendo in tale ultimo caso la previsione della necessaria "intesa" con il Ministro della salute.
L'esecutivo nazionale intende così delimitare d'ora in poi il perimetro d'azione dei presidenti di regione onde evitare, come avvenuto negli scorsi mesi in piena emergenza sanitaria, rapporti conflittuali che hanno spinto più volte il governo a rivolgersi alla giustizia amministrativa.
Contact tracing e proroga dei termini
Sempre ai fini del contenimento del contagio, previa valutazione dell'impatto ai sensi delle norme europee sulla privacy, si prevede l'interoperabilità dell'applicazione "Immuni" con le piattaforme che operano, con le medesime finalità, nel territorio dell'Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell'applicazione "Immuni" fino al 31 dicembre 2021.
Tra le altre misure, si segnala la proroga, recata dall'articolo 3 del Dl, dei termini per l'invio delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria, all'assegno ordinario e alla cassa integrazione in deroga collegati all'emergenza COVID-19, che sono differiti al 31 ottobre 2020.
È infine prorogata al 31 dicembre 2020 l'operatività di specifiche disposizioni connesse all'emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020, quale quelli di cui all'articolo 1, comma 3, del Dl n. 83/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124/2020.
Il recepimento della direttiva (UE) 2020/739
Il decreto in commento, all'articolo 4, recepisce la direttiva (UE) 2020/739 della Commissione, del 3 giugno 2020, concernente l'inserimento del SARS-CoV-2 nell'elenco - contenuto nell'allegato III della direttiva (CE) 2000/54, all'uopo integrato - degli agenti biologici di cui è, secondo i più recenti sviluppi scientifici ed epidemiologici, è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo, classificate secondo il livello del rischio di infezione.
All'allegato XLVI del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sul lavoro), nella sezione VIRUS, viene inserita un'apposita voce intitolata «Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2 (SARS-CoV-2)», corredata dalla nuova misura di contenimento per i laboratori secondo cui: «il lavoro di laboratorio diagnostico non propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in una struttura in cui si utilizzano procedure equivalenti almeno al livello di contenimento […]. Il lavoro propagativo riguardante il SARS-CoV-2 deve essere condotto in un laboratorio con livello di contenimento 3 a una pressione dell'aria inferiore a quella atmosferica».
Ampia selezione dei principali provvedimenti normativi ed applicativi correlati all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Dossier e monografie