Civile

Enel, per il passaggio fraudolento al mercato libero scatta anche il danno morale

La Cassazione, ordinanza 261 depositata oggi, ha accolto il ricorso di un cliente la cui firma era stata falsificata

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Giro di vite della Cassazione sui falsi contratti offerti dagli agenti delle compagnie per il passaggio al mercato libero. Nulla è dovuto per l'energia fornita se il rapporto non è stato richiesto dall'utente. La compagnia dovrà dunque restituire quanto pagato. Non solo, se la firma è stata falsificata scatta anche il diritto al risarcimento del danno morale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la ordinanza n. 261 depositata oggi, accogliendo il ricorso di un consumatore contro la decisione del Tribunale di Brindisi che, in appello, aveva dato ragione al gestore riconoscendo che la prestazione era stata comunque erogata.

Di diverso avviso la Terza Sezione civile secondo cui "Enel Energia Spa" – operatore del mercato libero – dovrà restituire i 400 euro di bollette pagate dal cliente a seguito del passaggio, con mezzi fraudolenti, dal precedente gestore "Enel Servizio elettrico Spa" (ora "Servizio nazionale elettrico"), attivo nel mercato di maggior tutela. Pur se facenti parti dello stesso gruppo, infatti, le società sono soggetti giuridici distinti. Via libera anche al danno morale stimato in primo grado in 700 euro.

Per i giudici la fattispecie è disciplinata dall'articolo 57 del Codice di consumo, secondo cui il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. Nel caso, prosegue la decisione, si tratta di una "fornitura erogata da soggetto diverso in base ad un contratto pacificamente non sottoscritto dal consumatore e recante firma falsa, né rileva la circostanza che l'esecuzione materiale della fornitura, per esigenze tecniche, non possa che essere la stessa e che trattasi di servizi essenziali, rimarcandosi che il consumatore, che è venuto a conoscenza di siffatto contratto dalle fatture, non poteva restituire o impedire la fornitura non richiesta", se non denunciandola come avvenuto non appena se ne è accorto. Riguardo alla ripetibilità da parte del fornitore che agiti l'arricchimento senza causa, la ratio della norma, spiega la Corte, è "volta a tutelare il consumatore ed esonerarlo da oneri conseguenti a pratiche commerciali scorrette, anche alla luce delle direttive CE", in linea anche con quanto successivamente previsto dal Dlgs 21 del 2014, sia pure non direttamente applicabile ai fatti svoltisi nel 2010.

"Pertanto - si legge nella decisione -, risultando il contratto illecito in questione ascrivibile comunque ad Enel Energia S.p.a. ed alla luce della interpretazione dell'art. 5, ritiene il Collegio che alla indicata società non spetti alcunché per la fornitura in parola, neppure a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 cod. civ., non avendo il consumatore prestato alcun consenso al riguardo, il che è pacifico".

Con riferimento infine al danno non patrimoniale di natura morale, la Cassazione afferma che è pacifico "vi sia stata contraffazione della sottoscrizione del contratto del 25 gennaio 2010, in base a quale la controricorrente ha effettuato la fornitura, e ciò è penalmente sanzionabile ai sensi degli artt. 485 e 489 cod. penale". Del resto, il ricorrente ha denunciato ai Carabinieri l'accaduto, e la denuncia è sfociata nel rinvio a giudizio per truffa contrattuale nei confronti della società e dell'agente. Né infine il fatto doloso dell'agente esclude la responsabilità di Enel energia spa per il danno morale.

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