Eni, la Cassazione chiude il processo per corruzione internazionale in Nigeria
Per la Suprema corte, sentenza n. 22920 depositata oggi, è regolare la revoca alla costituzione di parte civile dell’ambasciatore in Italia, in quanto soggetto legittimato a rappresentare lo stato africano anche nei giudizi relativi a rapporti privatistici
Con la pubblicazione, questa mattina, della sentenza della Corte di cassazione n. 22920 si chiude definitivamente il procedimento per la presunta corruzione internazionale per oltre un miliardo di dollari, per il giacimento petrolifero Opl 245, che aveva coinvolto i vertici di Eni, ed in particolare, l’a.d. Claudio Descalzi e il suo predecessore Paolo Scaroni. La VI Sezione penale, infatti, non ha potuto far altro che prendere atto della revoca della costituzione di parte civile da parte della Repubblica federale della Nigeria e dichiarare inammissibile il ricorso inizialmente proposto contro la sentenza della Corte di appello di Milano (novembre 2022) che aveva confermato l’assoluzione disposta dal Tribunale di Milano (marzo 2021) dei manager della società ed escluso la responsabilità Eni e Royal Dutch Shell perché il fatto non sussiste.
La causa era poi proseguita fino ad oggi, ai soli effetti civili, su impulso della Nigeria che chiedeva un risarcimento miliardario. Dopo la rinuncia all’azione da parte dell’ambasciatore in Italia, lo Stato africano ha invece domandato l’estinzione del procedimento. Richiesta a cui si sono accodati anche gli ormai ex imputati Scaroni, Descalzi, Casula, Pagano, Agaev, Bisignani, Falcioni, Etete, Brinded, Colegate, Copleston e Robinson. Mentre l’avvocato e primo accusatore Vincenzo Armanna ha chiesto la prosecuzione del procedimento per irregolarità della procura rilasciata dalla parte civile.
Sul punto però la Suprema corte ha chiarito che la procura speciale per la revoca è stata rilasciata in Italia dall’Ambasciatore dello Stato della Nigeria “ovvero da autorità che, secondo pacifica giurisprudenza, ha la funzione di rappresentare ad ogni effetto il proprio Stato presso quello straniero dove è accreditato, non esaurendosi la sua attività nel campo strettamente politico e pubblico, ma estendendosi altresì - senza che vi osti alcuna norma di diritto internazionale -, ad ogni altro campo, compreso quello privatistico, nel quale sia necessario tutelare gli interessi dello Stato rappresentato”. Con la conseguenza, continua la Suprema corte, che “l’ambasciatore è legittimato, in quanto tale, a rappresentare il proprio Stato nei giudizi in cui questa sia parte ancorché relativi a rapporti privatistici, come quello in materia di risarcimento dei danni da fatto illecito, senza bisogno di alcun atto autorizzativo particolare, svolgendosi il potere rappresentativo attraverso un rapporto di compenetrazione organica”.
Considerata pertanto la regolarità della revoca della costituzione di parte civile presentata dal procuratore speciale, nonché dall’avvocato difensore, “va rammentato che tale atto comporta l’estinzione del rapporto processuale civile nel processo penale”. “Ne consegue quindi che la revoca della costituzione di parte civile determina l’inammissibilità del ricorso per la sopravvenuta estinzione del rapporto processuale civile in sede penale”.
Infine, la revoca della costituzione di parte civile, spiega la Cassazione, non può comportare l’annullamento della condanna pronunciata dalla Corte di appello nei confronti della parte civile al pagamento delle spese processuali (dovute all’amministrazione della giustizia, ai sensi dell’articolo 592, comma 4 cod. proc. Pen). In quanto, il capo della decisione che condanna alle spese del processo anticipate dallo Stato “non riguarda infatti l’azione civile, né la responsabilità civile dell’imputato, ma solo la diversa responsabilità della parte privata per le spese del processo conseguenti all’esercizio del potere di impugnazione”.
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Avv. Marco Proietti e Avv. Simone Chiavolini – Studio Legale Proietti