Civile

Equa riparazione, la tardiva notifica del decreto rende improponibile la domanda

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di Mario Finocchiaro

Nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo, regolato dalla legge n. 89 del 2001, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, comporta la inefficacia dello stesso e la improponibilità della domanda indennitaria ex articolo 5, comma 2, diversamente da quanto previsto dal sistema di cui agli artticoli 633 ss. Cpc, nell'ambito del quale, mancando un divieto di riproponibilità della domanda, l'eventuale inefficacia del decreto impone, comunque, per ragioni di economia processuale, l‘esame nel merito della pretesa. Questo il principio espresso dalla sezione II della Cassazione con l'ordinanza 2 gennaio 2023 n. 7. Nella specie, con decreto 31 maggio 2019, notificato il 4 novembre 2020, era stato riconosciuto l'equo indennizzo con riferimento a una procedura fallimentare: lamentando il ministero dell'Economia e delle Finanze la inefficacia del decreto in quanto non notificato nei trenta giorni previsti dall'articolo 5, comma 2, legge n. 89 del 2001, la Corte di appello ha rigettato l'opposizione, atteso che nella specie, come nel procedimento di ingiunzione, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo rileva unicamente per consentire la proposizione della opposizione tardiva e non anche per conseguire la declaratoria di inefficacia del decreto, che può essere pronunciata solo in caso di mancata notifica o di notifica giuridicamente inesistente del decreto. In altri termini ha ritenuto che il rimedio impugnatorio di cui all'articolo 5-ter della legge n. 89 del 2001, può essere proposto solo contro il decreto che ha deciso la domanda non al fine di far valere un post factum quale la mancata o intempestiva notifica dello stesso, allo scopo di ottenere la mera declaratoria di inefficacia sopravvenuta del decreto. Diversamente, in applicazione del principio che precede, la S.C. ha accolto il ricorso del Ministero e dichiarato la inefficacia del decreto di ingiunzione emesso.

I precedenti conformi
Nello stesso senso, nel procedimento di equa riparazione per irragionevole durata del processo di cui alla legge n. 89 del 2001, come modificata dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, comporta la inefficacia dello stesso e la improponibilità della domanda indennitaria ex articolo 5, comma 2, Cassazione, sentenza 1° febbraio 2017, n. 2659, ove la precisazione altresì, che, peraltro, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del predetto sistema delineato dalla disciplina novellata, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in quanto il ricorrente ha la possibilità di scegliere tra la proposizione della opposizione nel termine di cui all'articolo 5-ter, e la sostanziale acquiescenza all'accoglimento parziale, che impone, tuttavia, di notificare ricorso e decreto nel termine di cui all'articolo 5, comma 2.
Sempre per l'affermazione che la tardiva notifica del decreto emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, legge n. 89 del 2001, comporta l'inefficacia dello stesso e l'improponibilità della domanda indennitaria ex articolo 5, comma 2, in quanto occorre distinguere tra loro due diverse ipotesi, quella della nullità della notificazione del decreto effettuata comunque entro il termine di trenta giorni (il che consente di recuperarne gli effetti attraverso l'operatività retroattiva della sanatoria mediante rinnovazione) e quella della notifica che sia ad ogni modo avvenuta tardivamente, Cassazione, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10878, in motivazione.
Nel senso che a differenza di quanto avviene nell'ipotesi di inefficacia ex articolo 644 Cpc, nel caso di tardività della notifica del decreto ex articolo 5 legge n. 89 del 2001, la domanda non è riproponibile ex articolo 5, comma 2, della stessa l. n. 89 del 2001, Cassazione sentenza 21 marzo 2017, n. 7185, in Iudicium, 2017, con nota di Frasabile A., Equa riparazione: il termine di gg.30 per la notifica del decreto ingiuntivo decorre dalla sua comunicazione a mezzo pec a cura della cancelleria al soggetto abilitato esterno e in Giurisprudenza italiana, 2017, c. 849 con nota di Amendolagine V., Il dies a quo per la notifica del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione.
Per i giudici amministrativi, espressamente nel senso che l'articolo 5 della legge n. 89 del 2001, contiene la esplicita previsione che il decreto diviene inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento e la domanda di equa riparazione non può essere più proposta, Tar, Lazio, sez. II, sentenza 16 giugno 2020, n. 6638 in Giustamm.it, 2020, fasc. 6.

... e quelli difformi
In termini opposti, rispetto alle pronunce ricordate sopra, peraltro, si è affermato, sempre in sede di legittimità:
- l'inefficacia del decreto ingiuntivo reso ex articolo 3, comma 5, della legge n. 89 del 2001, perché notificato oltre il termine previsto dall'articolo 5, comma 2, di quest'ultima, deve essere fatta valere con l'opposizione di cui al successivo articolo 5-ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla corte di appello non solo di esaminare l'eccezione d'inefficacia di quel decreto ma anche di valutare la fondatezza, o meno, della domanda introdotta con il ricorso monitorio, Cassazione, sentenze 13 ottobre 2016, n. 20695 e 1° febbraio 2017, n. 2659, in Iudicium, 2017, e in Giurisprudenza italiana, 2017, c. 849, con le già ricordate note di Frasabile A., e di Amendolagine V.
Con riferimento al procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del Cpc, nel senso che in caso di notificazione del decreto ingiuntivo oltre i termini di legge, l'opposizione proposta al fine di eccepirne l'inefficacia non esime il giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria, Cassazione, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3908.

Notificazioni e comunicazioni
Sempre in margine all'articolo 5 della legge n. 89 del 2001 si è precisato, altresì:
- la struttura monitoria del procedimento di equa riparazione, come delineata dalla legge n. 134 del 2012, giustifica l'applicazione ad esso, in via analogica, della disciplina sul decreto ingiuntivo, sicché, ove sia nulla l'avvenuta notifica, ex articolo 5, comma 2, della legge n. 89 del 2001, del ricorso e del decreto, l'unico rimedio esperibile contro quest'ultimo è l'opposizione ai sensi del successivo articolo 5-ter, la quale impone all'opponente di svolgere le proprie difese anche nel merito, e, se proposta tardivamente, lo onera di provare, giusta l'articolo 650 Cpc, che, a causa di detta invalidità, egli non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto, né sia stato in grado di proporre tempestiva opposizione, Cassazione, sentenza 26 ottobre 2016, n. 21658, in Foro italiano, 2017, I, . c. 1391;
- il decreto emesso a conclusione della fase monitoria del procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo (avverso il quale può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte d'appello, nel termine previsto dall'articolo 5 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001), in quanto privo di autonoma valenza decisoria e definitiva, non è immediatamente impugnabile per cassazione, Cassazione, ordinanza 30 maggio 2022, n. 17385;
- è inammissibile, in quanto relativo a provvedimento privo di decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso per cassazione proposto avverso il decreto della corte d'appello dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza intesa ad ottenere: in via principale, il pagamento della somma dovuta in base al precedente decreto emesso dal presidente o dal magistrato designato della stessa corte nella fase monitoria del giudizio di equa riparazione per eccessiva durata del processo, della cui notificazione l'avvocatura dello stato, senza proporre opposizione, aveva segnalato la nullità; in via subordinata la rimessione in termini per la rinnovazione della notificazione, Cassazione, ordinanza 27 febbraio 2019, n. 5738, in Foro italiano, 2019, I, c. 2802;
- la notificazione, ex articolo 5, comma 2, legge n. 89 del 2001, del solo decreto e non anche del ricorso non realizza lo scopo dell'atto, che è costituito dalla piena (e non da una qualunque) conoscenza legale della domanda giudiziale da parte dell'amministrazione ingiunta, e integra pertanto una nullità formale ad assetto variabile ai sensi dell'articolo 156, comma 2, Cpc; tale nullità è sanata con efficacia ex tunc attraverso una fattispecie a formazione progressiva costituita dall'opposizione erariale ai sensi dell'articolo 5 ter, stessa legge e dalla rinnovazione della notifica del ricorso, disposta d'ufficio dalla corte d'appello in base all'articolo 291 Cpc, ed eseguita dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, affinché l'amministrazione, conseguita la piena conoscenza della domanda, possa svolgere le proprie difese nel merito ove non altrimenti effettuate in maniera compiuta, Cassazione, sentenza 29 febbraio 2016, n. 3994, in lanuovaproceduracivile.com., 2016;
- il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 5, comma 2, legge n. 89 del 2001 per la notificazione del decreto decorre dalla comunicazione del decreto stesso alla parte ricorrente, Cassazione, sentenza 5 gennaio 2017, n. 187;
- ove il decreto di liquidazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo sia emesso per una somma inferiore a quella richiesta, il ricorrente è posto dinanzi all'alternativa tra la notifica di detto provvedimento, con conseguente acquiescenza alla pronunzia di rigetto parziale della domanda in esso contenuta, e la proposizione dell'opposizione ex articolo 5-ter legge n. 89 del 2001, onde ottenere il riconoscimento dei capi di domanda non accolti, senza tuttavia procedere, in tal caso, alla notificazione del ricorso e del decreto - che renderebbe improponibile l'opposizione stessa - e dovendo, piuttosto, depositare l'atto di opposizione nel termine ex articolo 5-ter, comma 1, legge citata, Cassazione, sentenza 29 luglio 2015, n. 16110.

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