In sede di accertamento della responsabilità sanitaria per malpractice, l’esistenza di una pregressa condizione fisica morbosa del paziente, deceduto per errore medico, se ritenuta concausa naturale dell’evento, non esclude la responsabilità, poiché l’evento è da addebitarsi alla sola condotta umana commissiva o omissiva, ma rileva nell’ambito della quantificazione del risarcimento. Questo principio è stato confermato dalla Corte di cassazione con l’ordinanza 2776 del 30 gennaio 2024.

La pronuncia...

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