Civile

Errori sanitari, retroattivi i principi della riforma

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di Giovanni Ricci

La riforma della responsabilità sanitaria (legge 24/2017, detta «Gelli-Bianco») stabilisce principi che possono valere come canoni interpretativi della normativa previgente. Lo ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza 28987, depositata l’11 novembre 2019, si è pronunciata su vicende avvenute prima dell’entrata in vigore della legge 24/2017. Si tratta di una delle dieci sentenze della Cassazione che interpretano altrettanti punti controversi delle riforme sulla responsabilità sanitaria.

Il caso

A rivolgersi ai giudici è stata una paziente che, tra il 1999 e il 2002, si è sottoposta a tre interventi di mastoplastica al seno. La donna nel 2005 ha chiamato in giudizio il medico che aveva effettuato le operazioni e la struttura sanitaria, affermando che gli interventi erano stati erroneamente eseguiti e chiedendo il risarcimento dei danni anche non patrimoniali.

Sia gli eventi che la citazione in tribunale si collocano in un periodo di tempo precedente all’ambito di applicazione temporale della legge «Gelli-Bianco».

Prima di essere posta all’attenzione della Cassazione, la controversia è stata dunque decisa, per due gradi di giudizio, in applicazione di altra e diversa normativa.

A portare la causa di fronte alla Suprema corte è stata la struttura sanitaria, soccombente sia davanti al Tribunale, sia davanti alla Corte d’appello. In discussione c’è il diritto di rivalsa della struttura stessa nei confronti del medico, per il risarcimento pagato alla paziente.

I giudici di merito hanno riconosciuto alla casa di cura il diritto di ottenere in rivalsa dal chirurgo la metà di quanto corrisposto alla paziente a titolo di risarcimento del danno.

La decisione

La pronuncia dei giudici di merito è stata confermata dalla Cassazione, che ha precisato che la struttura che si avvale della “collaborazione” dei sanitari si trova anche a dover rispondere dei danni da questi eventualmente causati.

Ma nel confermare la decisione della Corte d’appello, e del tribunale prima ancora su questo tema, la Corte di cassazione svolge preliminarmente una riflessione di notevole portata innovativa, affermando che «la sopravvenuta legge 24 del 2017, al di là dei particolari contenuti delle singole disposizioni espressione della discrezionalità regolatoria del legislatore, costituisce, nella cornice della specialità della materia, indice ermeneutico di indirizzo a supporto della ricostruzione qui esposta».

Dunque, la Cassazione ha espressamente affermato che la legge «Gelli-Bianco», costituente normativa speciale in ambito di responsabilità sanitaria, incorpora in sé ed esprime principi che costituiscono canoni interpretativi della normativa previgente, correttamente applicata “ratione temporis” dai giudici di merito.

In questo modo la Cassazione ha evitato di affermare espressamente la retroattività formale delle norme di legge, ma ha, nei fatti, affermato una sorta di “retroattività interpretativa” dei loro principi.

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