Esenti da bollo i certificati anagrafici chiesti dall'avvocato per notificazioni
Niente imposta di bollo sui certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notificazione di atti giudiziari. L'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 24/E di ieri ha smentito la posizione assunta dall'interpellante ministero dell'Interno che, infatti, con proprio parere a una Prefettura aveva sostenuto l'applicazione del bollo. Da ora vale l'interpretazione dirimente a favore dell'esenzione.
L'interpretazione del Fisco - Le Entrate prima illustrano l'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 ottobre 1972 n. 642 che per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, … rilasciati … a coloro che ne abbiano fatto richiesta» prevede l'applicazione dell'imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio. Ma richiamano poi la nota 2 all'articolo che specifica: «Sono esenti dell'imposta …c) i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e le corrispondenti dichiarazioni sostitutive». E non vi rientrano i certificati di residenza e di stato di famiglia, che sono rilasciati in base alle risultanze dei registri anagrafici (Dpr 30 maggio 1989 n. 223). Per cui in via generale i certificati di residenza sarebbero soggetti all'imposta di bollo. Ma i medesimi certificati, tuttavia, possono essere rilasciati senza il pagamento dell'imposta di bollo se destinati a uno degli usi indicati nella tabella, allegato B, annessa allo stesso Dpr 642/1972 che elenca gli atti e i documenti esenti in modo assoluto dall'imposta.
Infine, con l'introduzione del contributo unificato, da corrispondere per i procedimenti giurisdizionali, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione, è prevista la non applicabilità dell'imposta di bollo agli atti e provvedimenti processuali « inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali» (Dpr 115/2002).
L'Agenzia, sul punto richiama la propria circolare n. 70 del 2002 in cui si legge che il legislatore non avendo distinto «procedimento» e «orocesso» intendeva subordinare tutti gli atti e i provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali al contributo unificato, escludendoli, allo stesso tempo, dall'imposta di bollo. Secondo la stessa circolare, ai fini dell'esenzione dal bollo, il significato da attribuire ai termini «antecedenti, necessari e funzionali» è quello della concorrenza tra il presupposto oggettivo, legato alla tipologia degli atti, e quello soggettivo, cioè il beneficiario dell'esenzione deve essere parte processuale.
Agenzia delle Entrate - Risoluzione 18 aprile 2016 n. 24/E