Lavoro

Esonero contributivo professionisti c'è il Dm - Militi (Cassa forense): finalità apprezzabile, criteri fuori fuoco

Pubblicato il decreto emanato di concerto dal Ministero del Lavoro e dell'Economia con una dotazione di 2.5 milioni di euro per il 2021

di Francesco Machina Grifeo

È in vigore da ieri, 28 luglio, il Dm sull'esonero contributivo dei professionisti adottato di concerto tra il Ministero del Lavoro e dell'Economia, che ha una dotazione di 2.5 milioni di euro per il 2021. Il testo ha ricevuto il via libera della Commissione Ue e dalla Corte dei conti (il 26 luglio).

Per Walter Militi, presidente di Cassa forense: "La finalità del decreto è certamente apprezzabile. Si tratta infatti di una formula diversa e preferibile rispetto alla erogazione di una somma di denaro a fondo perduto, in questo modo si aiutano il professionisti a costruire il proprio percorso ‘previdenziale'".

"Tuttavia – prosegue Militi – gli effetti saranno piuttosto limitati per la categoria: i criteri infatti sono disancorati dalla conoscenza dei nostri meccanismi di reddito". "Il prezzo della crisi - spiega - non si paga solo sul breve periodo ma dispiega i suoi effetti in tempi lunghi. Così il decremento reddituale probabilmente si registrerà negli anni successivi, mentre gli incassi degli avvocati riguardano anche il passato: parcelle del 2020 possono derivare da attività del 2019 e anche 2018". "Pensare dunque che possa esserci una differenza percentuale così grande è sbagliato". "Lo studio non è come un ristorante che quando si chiude la saracinesca si ha un effetto immediato sugli incassi".

Il "Fondo" finanzia l'esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi nel limite massimodi 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (escludendo i contributi integrativi e premi e contributi Inail). Ai fini del riconoscimento, i professionisti devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti: a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019; b) devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o derivante dall'attività che comporta l'iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro".

Si specifica, inoltre, che per gli iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all'attività.

"Scendendo sul piano pratico - prosegue Militi -: chi aveva un reddito ‘zero' nel 2019, nel 2020 che decremento può avere? Oppure se mi sono iscritto nel 2018, sarà impossibile una riduzione del 33% o in altri casi la riduzione sarà del tutto casuale…possono aver avuto il decremento nel 2020 ma magari è legato alla emissione di fatture ecc."

"Capisco la difficoltà di ragionare sui criteri ma serviva uno sforzo maggiore, soprattutto ci voleva un consulto prima, perché come ho detto l'intervento è condivisibile ma rivela una scarsa conoscenza del mondo delle professioni".

Secondo le proiezioni dell'Adepp, l'Associazione degli enti previdenziali privati, la platea degli iscritti agli ordini che potrebbe coinvolta è di circa 500mila soggetti. Ma per il Presidente Oliveti rimangono una serie di dubbi da sciogliere: quali contributi prendere in considerazione; definire meglio la nozione di regolarità contributiva ed anche le modalità stesse di calcolo del reddito.

Preoccupazioni condivise dal Presidente Militi. "Per esempio, abbiamo un contributo minimo, senza agevolazioni, di poco inferiore ai 3mila euro, sarà esonerato tutto? Abbiamo chiesto chiarimenti. O ancora, vi rientrano solo i minimi o anche l'autoliquidazione?"

Infine sul numero di richieste di esonero degli avvocati ancora non vi è alcune certezza. "Non abbiamo ancora una proiezione sulla domande, in quanto il termine per la dichiarazione dei redditi scadrà il 30 settembre mentre quello per presentare la domanda il 31 ottobre"."Noi comunque – conclude Militi - siamo pronti a partire una volta che i requisiti saranno chiari: in qualche giorno la piattaforma online può essere operativa".

"Aspettiamo che il Ministero chiarisca i punti oscuri. Il problema è che l'interlocuzione è sempre ex post e può portare a problemi pratici. Inps e Casse non hanno solo platee diverse ma anche regole diverse per cui quelle degli uni non si possono applicare agli altri".

Intanto, una nota sul sito della Cassa precisa che "non saranno tenute in considerazione domande inviate in forma cartacea o, comunque, al di fuori della procedura telematica" che l'istituto "sta predisponendo". Domande solo on line dunque entro il termine perentorio del 31/10/2021. Sarà l'ente, con successivo comunicato, a precisare la data per l'invio telematico delle domande.

Si dovrà infatti attendere l'emanazione di un successivo D.M. "con il quale saranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l'agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del D.M. 17 maggio 2021)". Restano esclusi invece i titolari di pensione diretta, ad eccezione dei pensionati di invalidità.

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