Espropriazione parziale, indennizzabile anche l'area residua non espropriata
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazioni parziali - Vincolo discendente dell'obbligo di rispetto delle distanze previste per le costruzioni rispetto al ciglio stradale gravante sull'area espropriata o su parte di essa - Conseguenze.
In caso di espropriazione per pubblica utilità qualora il vincolo di inedificabilità assoluta riguardi esclusivamente una fascia di rispetto (nella specie autostradale), il proprietario deve essere comunque indennizzato se per effetto di tale vincolo l'area residua non risulti più utilizzabile come lo era (o poteva essere prima) e deprezzata (anche)) per essere ridotta la capacità edificatoria che le era propria in forza dell'unione con l'area destinata al rispetto stradale. In altri termini l'apposizione del vincolo di inedificabilità (riguardanti l'area di rispetto) potrebbe incidere anche sull'area residua – quando sia unita funzionalmente ed economicamente o in stretto collegamento strutturale e obiettivo con quella espropriata riducendone l'utilizzabilità e anche la capacità edificatoria con effetti pregiudizievoli per il proprietario e quindi indennizzabili.
• Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza 5 giugno 2020 n. 10747
Espropriazione per pubblica utilità) - Espropriazioni parziali - Nozione - Presupposti - Speciale indennizzo previsto dall'art. 46 della l. N. 2359 del 1865 - Differenze - Conseguenze in tema di competenza.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, è configurabile una espropriazione parziale, regolata dall'art. 40 della l. n. 2359 del 1865, quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare, caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, e determini al proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata a causa della compromissione o dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento, mentre ricorre la diversa ipotesi, per cui è previsto uno speciale indennizzo, di cui al successivo art. 46 quando il privato abbia subito la menomazione, la diminuzione o la perdita di una o più facoltà inerenti al proprio diritto dominicale a seguito non dell'espropriazione ma dell'esecuzione dell'opera pubblica, sicché la relativa controversia esula dalla competenza in unico grado della corte d'appello ex art. 19 della l. n. 865 del 1971 e rientra nella generale cognizione del tribunale.
• Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza 8 settembre 2015, n. 17789
Espropriazione per pubblica utilità - Espropriazione parziale – Nozione - Presupposti - Impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore della parte di suolo in sé considerata - Necessità - Fattispecie.
In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriazione parziale si verifica quando la vicenda ablativa investa parte di un complesso immobiliare appartenente allo stesso soggetto e caratterizzato da un'unitaria destinazione economica, ed inoltre implichi per il proprietario un pregiudizio diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione espropriata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa. Ne deriva che l'espropriazione di un terreno adiacente a un fabbricato, abbia o meno questo i connotati della pertinenza di cui all'art. 817 cod. civ., non è riconducibile nell'ambito dell'espropriazione parziale e delle regole ad essa attinenti, se l'unico proprietario dell'insieme non riceva un impoverimento maggiore rispetto a quello correlato al valore del terreno medesimo in sè considerato. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato l'esclusione dei criteri indennitari previsti per l'espropriazione parziale avendo il giudice di merito ritenuto insussistente l'unitarietà economica e funzionale tra l'oggetto del provvedimento ablativo e la parte del bene residua, plausibilmente valutando le caratteristiche del complesso immobiliare, la mancata destinazione ad azienda agricola ovvero ad agriturismo, la non sopravvenuta interdizione materiale dei fondi).
• Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza 12 giugno 2012 n. 9541
Espropriazione per pubblica utilità- Espropriazioni parziali - Vincolo discendente dell'obbligo di rispetto delle distanze previste per le costruzioni rispetto al ciglio stradale gravante sull'area espropriata o su parte di essa - Spostamento del vincolo all'area contigua - Conseguenze.
Nell'ipotesi di espropriazione parziale di un fondo per l'ampliamento di una strada pubblica, il preesistente vincolo di inedificabilità (relativo all'obbligo di osservanza delle distanze previste per le costruzioni rispetto al ciglio stradale), gravante sull'area espropriata o su parte di essa, si sposta dall'area su cui gravava originariamente a quella contigua, che diviene perciò, nella stessa misura, inedificabile, con la conseguenza che, in questo caso, l'esproprio colpisce un'area edificatoria, resa inedificabile nella parte in cui va a sostituire quella precedentemente destinata a zona di rispetto stradale.
• Corte di Cassazione, Sezione I, Sentenza 24 giugno 2011, n. 13970