Civile

Espropriazione presso terzi: il credito da pignorare deve esistere al momento della notifica

immagine non disponibile

di Mario Piselli

Nell'espropriazione forzata presso terzi il credito assoggettato al pignoramento deve essere esistente al momento della dichiarazione positiva resa dal terzo ovvero, per il caso di dichiarazione negativa e di instaurazione del giudizio volto all'accertamento del suo obbligo, al momento in cui la sentenza pronunciata in tale giudizio ne accerta l'esistenza, restando invece irrilevante che il credito non esista al momento della notificazione del pignoramento e dovendosi escludere che l'inesistenza del credito in quel momento possa determinare una nullità del processo esecutivo. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 21081 del 2015.

In tema di espropriazione presso terzi - La Suprema corte ha anche chiarito che, in tema di espropriazione presso terzi, il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi è l'unico esperibile avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex articolo 553 del Cpc. Poiché quest'ultima è l'atto esecutivo conclusivo del relativo procedimento, l'opposizione va proposta ai sensi del secondo comma dell'articolo 617 del Cpc con ricorso al giudice dell'esecuzione, notificato al difensore della parte opposta costituito nel processo esecutivo, nel termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno in cui l'ordinanza è stata pronunciata in udienza alla presenza del terzo pignorato ovvero dal momento in cui il terzo ne abbia avuto legale conoscenza tramite comunicazione da parte del creditore o con altro strumento idoneo.

La qualità del creditore assegnatario - Nel caso in cui il creditore assegnatario agisca esecutivamente in danno del terzo pignorato inadempiente, questi assume la qualità di debitore esecutato e, in tale qualità, si può avvalere dei rimedi riconosciuti in favore della generalità dei debitori che siano esecutati in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale.

Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 19 ottobre 2015 n. 21081

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©