Penale

Esterovestizione dei veicoli, bocciata la maxi sanzione per eterogeneità della materia

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dei commi 1-bis e 7-bis dell'articolo 93 del Nuovo codice della strada

immagine non disponibile

di Francesco Machina Grifeo

La Corte costituzionale (sentenza n. 113/2023) boccia per eterogeneità della materia la norma sulla cd "esterovestizione dei veicoli" introdotta nel Codice della strada nel corso della conversione del Dl n. 113 del 2018 che aveva lo scopo primario di fronteggiare le esigenze legate alla immigrazione, sicurezza e lotta alla mafia. Per la "palese estraneità delle disposizioni censurate agli ambiti e alle finalità del Dl n. 113 del 2018" – si legge nella decisione - la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 93, commi 1-bis e 7-bis, Cds, introdotti dall'art. 29-bis del Dl n. 113 del 2018, come convertito, ritenendo che abbiano "il carattere di norme intruse".

Il Prefetto di Napoli aveva ingiunto il pagamento di 1.424 euro a titolo di sanzione amministrativa (per la violazione dell'articolo 93, commi 1-bis e 7-bis, del Dlgs n. 285 del 1992) ad un soggetto che circolava alla guida di un motociclo immatricolato all'estero senza essere in possesso di alcun documento relativo al noleggio del veicolo, alla sua concessione in leasing, locazione senza conducente o comodato d'uso rilasciato da impresa con sede in altro Stato membro dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo. La legge prevede anche il sequestro del veicolo e la confisca dnel caso in cui, entro sei mesi, il proprietario non provveda a immatricolare il veicolo in Italia o a condurlo all'estero tramite il foglio di via.

La norma, si legge nella decisione, "mostra di voler incidere sulla condotta potenzialmente elusiva dei conducenti di veicoli che, pur trovandosi non occasionalmente in Italia, intendono sottrarsi agli adempimenti imposti a chi, stabilmente residente, abbia immatricolato il proprio veicolo in Italia". Le disposizioni censurate, dunque, si rivelano indirizzate "a contrastare la prassi della cosiddetta esterovestizione dei veicoli, consistente, come detto, nella sottrazione agli adempimenti di natura fiscale, tributaria e amministrativa gravanti sui proprietari di veicoli al fine di ottenere vantaggi indebiti quali l'evasione di tributi e pedaggi, la non assoggettabilità a sanzioni e la fruizione di premi assicurativi più vantaggiosi".

Si tratta, come è evidente, prosegue la Corte, di requisiti e condizioni che rinvengono la loro unica ragione giustificativa in finalità che "nulla hanno a che fare con la sicurezza pubblica e, tanto meno, con la repressione della criminalità, e di quella mafiosa in particolare, rivelandosi funzionali unicamente ad attestare la veridicità dell'intestazione del veicolo a soggetti aventi sede al di fuori dei confini nazionali, così da evitare il conseguimento degli indebiti vantaggi che si ottengono ricorrendo alla prassi di intestazioni di natura fittizia".

Inoltre, precisa la sentenza, siccome l'abrogazione delle disposizioni censurate ad opera dell'articolo . 2, comma 1, lettera a), della legge 23 dicembre 2021, n. 238 (Legge europea 2019-2020), non ha effetto retroattivo, le disposizioni censurate continuerebbero a trovare applicazione nel giudizio a quo in ossequio al principio tempus regit actum, da applicare in tema di legittimità dei provvedimenti amministrativi.

In conclusione, in considerazione della violazione dell'articolo 77, secondo comma, Costituzione della stretta connessione tra le disposizioni oggetto di censura nel presente giudizio e le altre inserite nell'articolo 93 cod. strada dal medesimo articolo 29-bis, deve essere dichiarata, in via consequenziale l'illegittimità costituzionale dei commi 1-ter, 1-quater e 7-ter dell'art. 93 cod. strada.

La caducazione del complesso delle previsioni aggiunte nel corpo del medesimo articolo 93 è idonea, inoltre, a rendere non operative, per il periodo della loro vigenza, le modifiche apportate dall'articolo 29-bis del Dl n. 113 del 2018, come convertito, agli articoli 132, commi 1, periodo finale, e 5, e 196, comma 1, cod. strada, nonché la previsione introdotta dal Dl n. 76 del 2020, come convertito, nell'arricolo. 93, comma 1-quinquies, cod. strada. Disposizioni, queste ultime, la cui efficacia presuppone la vigenza del divieto e delle relative sanzioni contenuti nelle disposizioni dichiarate costituzionalmente illegittime.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©