Penale

Estradizione, misura cautelare personale dopo l’ok alla consegna solo se c’è pericolo di fuga

La limitazione della libertà personale dell’estradando non è un automatismo e va motivata col fine specifico di scongiurare la sottrazione clandestina alla giustizia del Paese richiedente

L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imposto alla persona assoggettata all’estradizione, non può essere applicato senza motivazione adeguata di quali siano le sottese esigenze cautelari. In particolare, va motivata la misura che limita la libertà personale dell’estradando, col concreto pericolo che la persona richiesta dalle autorità straniere possa darsi alla fuga.

Non sussiste quindi alcun automatismo tra la sentenza della Corte d’appello favorevole alla richiesta di estradizione e l’ordinanza con cui gli stessi giudici applicano una misura cautelare personale alla persona sottoposta alla procedura estradizionale. Se la cautela è adottata in violazione della legge la persona ha a disposizione lo strumento del ricorso per cassazione non essendo previsto in tale materia il rimedio del riesame.

La sentenza n. 2245/2025 della Cassazione penale ha accolto il ricorso di un cittadino albanese che era stato condannato nel proprio Paese d’origine a una pena detentiva “breve” e che dopo l’ok del giudice italiano alla sua estradizione verso l’Albania si era visto applicare la cautela dell’obbligo di presentazione a un ufficio di polizia giudiziaria, ma senza alcuna evidenza del periculum della fuga.

Come spiega la Suprema corte, non viene meno il rigido obbligo motivazionale sulle esigenze cautelari cui è sottoposto il giudice, solo perché nel caso dell’estradizione lo Stato richiesto deve - in adempimento dei propri impegni internazionali - garantire la messa a disposizione dell’estradando allo Stato richiedente.

Inoltre, nel caso specifico, i giudici di appello al fine di escludere la necessità di una misura cautelare personale detentiva rappresentavano alcuni elementi caratterizzanti la condizione del cittadino straniero in Italia e che deponevano piuttosto a favore dell’insussistenza del pericolo che potesse darsi alla fuga. La fuga costituisce invece il periculum specifico che rileva in tali situazioni al fine di applicare la cautela personale. E se non dimostrato non giustifica il sacrificio della libertà personale, in base ai sovraordinati principi costituzionali che la garantiscono.

In effetti, l’ordinanza, ora annullata, al fine di dimostrare l’adeguatezza dell’obbligo di presentazione alla Pg (e non della detenzione) elencava circostanze personali di fatto atte a escludere il pericolo di fuga che poteva, invece, giustficare l’applicazione della cautela.

Risultava, infatti, che l’uomo avesse un domicilio fisso in Italia, un regolare contratto di locazione abitativa e un rapporto di lavoro a tempo indeterminato: cioè tutti fattori che lungi dal motivare il periculum in realtà lo depotenziavano, come dice la Cassazione con la sua decisione di annullamento della misura cautelare.

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